Comitato Delegati 31 gennaio 2014 1
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21
COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
Art. 1
Iscrizione obbligatoria alla Cassa
1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all’Albo, se successiva,
l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali
forensi, fermo restando il disposto di cui all’articolo 4 della Legge n. 141/1992.
2. L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza
di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Albo
forense.
3. Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al
professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all’art.
3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Regolamento.
4. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli
albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi
sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e
di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo a
corrispondere i contributi minimi.
5. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli
Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di
sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi
saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i
contributi minimi.
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6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente
o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti
Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della
legislazione previdenziale applicabile.
Art. 2
Obbligo di comunicazione
1. I Consigli dell’Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa
delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le
modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei contributi.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell’Ordine e il
CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli
Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ulteriori elenchi con gli
iscritti agli Albi alla data del 2 febbraio 2013.
3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa,
successivamente all’iscrizione ad un Albo, l’avvocato è tenuto comunque a registrarsi
nell’apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione
della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17 della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5)
relativa all’anno di iscrizione all’Albo.
L’iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell’art. 1.
4. I Consigli dell’Ordine, e il CNF per gli iscritti all’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa, con
le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione,
sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.
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Art. 3
Retrodatazione della iscrizione alla Cassa
1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa possono, su base
volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione
nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del
conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il
tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di
lavoro subordinato.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita
domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della
comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall’art. 10 del
Regolamento dei contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia
dell’iscrizione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica
soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale – fermo
restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2, del
presente Regolamento – entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la
rateizzazione in tre anni.
5. Per coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti all’Albo, ma non alla Cassa,
in presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 13, Legge n. 141/1992, la retrodatazione
dell’iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all’Albo, con
le medesime modalità e costi previsti dal Regolamento dei contributi vigente alla data del 2
febbraio 2013.
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Art. 4
Facoltà di iscrizione ultraquarantenni
1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di
età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di
una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in
misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello
del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione,
entrambi inclusi.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita
domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della
comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore
al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all’art. 9, lett. b) del
Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi
compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti
nella citata lett. b) dell’art. 9 del Regolamento delle prestazioni;
b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al
compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento
delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il
compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma
3 dell’art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al
comma 1 valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquistare il
diritto a tale pensione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere in unica soluzione al
pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione
dell’accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante
rateizzazione in tre anni.
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Art. 5
Iscrizione facoltativa alla Cassa
1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che
siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli
aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio
professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione
di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad
attività di lavoro subordinato.
2. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica
soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti
i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo
minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2 del presente Regolamento.
Art. 6
Cancellazione dalla Cassa
1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva
a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua
sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal Registro dei praticanti, non seguita
dall’iscrizione all’Albo degli avvocati;
b) a domanda dell’interessato negli altri casi.
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Art. 7
Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione
1. I contributi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono quelli stabiliti dagli
artt. 2, 3, 6 e 7 del Regolamento dei contributi.
2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, ove
l’iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’avvocato compie il 35° anno di età.
Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui
all’art. 2 comma 1, all’art. 3 commi 1 e 2 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall’art. 6, comma 7 del Regolamento dei
contributi, sono estese ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del
contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre
dell’anno in cui l’avvocato ha compiuto il 35° anno di età.
4. L’ art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso.
Art. 8
Riscossione contributi minimi
In deroga a quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi otto
anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il
contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dei contributi o dell’art. 7,
comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno
di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve
essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e
termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi.
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Art. 9
Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri
1. A decorrere dall’anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di
iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali
ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in
misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del presente
Regolamento nei casi ivi previsti, o dell’art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, ferma
restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito
dalle predette norme. Ai fini dell’applicazione del presente comma non si calcolano gli anni di
iscrizione retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento
che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.
2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei
mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini
del calcolo della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni
previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita
professionale.
3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita
la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria
e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non
consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni
singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, secondo comma
del presente Regolamento se e in quanto applicabile, o dall’art. 2, comma 2 del Regolamento
dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di contribuzione, sia ai fini del
riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
5. Il limite di € 10.300 di cui al primo comma del presente articolo è adeguato in base agli indici
ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018 con riferimento alle variazioni intervenute nell’anno
precedente.
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6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà
applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo
anno successivo a quello di competenza.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli
artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri
Enti.
8. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare
inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità
professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della Legge n. 319/75 e successive
modifiche.
Art. 10
Esoneri temporanei
1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile
chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi
del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con
riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell’art. 25
del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata
dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi
in autoliquidazione sulla base dell’effettivo reddito professionale e volume d’affari prodotti
dall’iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purchè il
pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto
anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.
Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto
continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.
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Art. 11
Norma di coordinamento con il Regolamento delle sanzioni
L’applicazione dell’art. 9 del Regolamento delle sanzioni è sospesa fino al 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di approvazione del presente Regolamento.
Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto art. 9 saranno dovute solo sugli omessi o ritardati
versamenti dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria stabilita dal presente
Regolamento.
Art. 12
Norme transitorie
1. A coloro che, nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e,
comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da
tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in
deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto,
fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari
effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi
forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente
Regolamento.
2. L’esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo
professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione.
3. Nei confronti di coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti in un Albo forense
ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano senza
tenere conto dei limiti di età ivi previsti.
Art. 13
Area di applicazione
Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano, a decorrere dal 2013, anche
agli iscritti alla Cassa da data antecedente al 3 febbraio 2013, qualora sussistano i medesimi
requisiti soggettivi ed oggettivi.
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Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del
provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende abrogata.