Il ricorso dell’ANF contro il regolamento delle specializzazioni forensi

specializzazioniL’ANF ha presentato il proprio ricorso contro il regolamento sulle specializzazioni forensi.

Il ricorso centra la principale distorsione della norma primaria (art. 9) operata con il regolamento ministeriale, che investe un aspetto principale dell’intero sistema ideato per il conseguimento e il mantenimento del titolo di “avvocato specialista”.

Con l’art. 9 citato il legislatore ha chiaramente espresso la volontà di attribuire alle facoltà di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute il ruolo centrale nell’organizzazione e gestione della formazione per l’attribuzione agli avvocati del titolo di specialista, prevedendo la possibilità per il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini circondariali forensi di stipulare convenzioni con le Facoltà di giurisprudenza e le sue articolazioni.

Inoltre la norma di legge ha precisato che per il conseguimento del titolo di specialista debbano svolgersi corsi di alta formazione.

La ratio della norma risulta evidente: l’università, a cui istituzionalmente è attribuita l’attività formativa, di specializzazione e soprattutto di alta formazione, diventa garante dell’uniformità, omogeneità ed imparzialità dei percorsi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Il regolamento ha di fatto sottratto detto ruolo centrale all’università attribuendo, per giunta in via esclusiva, al Consiglio nazionale forense – e ai Consigli dell’ordine degli avvocati – ruoli e compiti non previsti dall’art. 9 della legge professionale forense, così come è scomparso qualsiasi riferimento ai corsi di alta formazione espressamente indicati nella norma primaria per il conseguimento del titolo di specialista.

La norma di legge ha previsto una mera facoltà per le articolazioni delle università di stipulare convenzioni (…i percorsi sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni) mentre la disposizione regolamentare (art. 7, comma 3) ha attribuito al CNF (e ai COA) il compito di organizzare i corsi con l’obbligo per le articolazioni delle università di stipulare le convenzioni (ai fini dell’organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati stipulano convenzioni).

Ma la legge non ha attribuito al Consiglio Nazionale Forense (né ai COA) compiti di organizzazione dei corsi (detto compito è invece riconosciuto in via esclusiva alle facoltà di giurisprudenza) né ha imposto alle facoltà la stipula di convenzioni con CNF e COA e solo con questi.

Sul punto dovrà pronunciarsi il TAR Lazio a seguito dell’impugnazione proposta dall’Associazione Nazionale Forense: il compito del giudice sarà quello di indicare quale sia la corretta interpretazione della norma primaria e se ad essa sia stata data corrispondente attuazione.

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