Il testo di ANF richiesto dalle Commissioni parlamentari in materia di “Ddl concorrenza”

I presidenti delle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati – on. Capezzone e on. Epifani – hanno richiesto all’Associazione Nazionale Forense un contributo in merito al “Ddl concorrenza – atto Camera 3012/2015″.

Di seguito il testo elaborato da ANF e consegnato alle Commissioni parlamentari.

Qui il testo in formato pdf DDL Concorrenza – Commissione Finanze-Att.Produttive

 

IL DDL CONCORRENZA (Atto Camera n. 3012/2015) Brevi note illustrative – Commissione Finanze / Camera dei Deputati –

 

Va preliminarmente salutata con favore la circostanza che, forse per la prima volta, un Governo della Repubblica riesce a rispettare i termini di presentazione della legge annuale per la concorrenza, indispensabile per rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi che, sul punto, detta il diritto dell’Unione Europea. Si tratta, come è facilmente intuibile, di un ottimo auspicio anche per il futuro. Alcune delle proposte, troppo poche in verità, riguardano gli avvocati Il primo comma dell’art.26 propone interventi di natura ordinamentale: nel caso di associazioni tra avvocati, le lettere a), b) e c) del co.1 dell’articolo considerato eliminano le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista, abrogando la disposizione che impone agli avvocati associati di avere il domicilio professionale presso la sede dell’associazione tra professionisti e il divieto per l’avvocato di aderire a più di una associazione. Possono essere senz’altro considerate misure di buon senso e di razionalizzazione di previsioni frettolosamente approvate (non dimentichiamo che la l.247/2012, cd. Riforma Forense, fu approvata l’ultimo giorno utile della legislatura che si chiuse nel dicembre 2012), oltreché di oggettiva valorizzazione della professionalità del singolo, poiché consentono, soprattutto a chi è portatore di conoscenze specialistiche, di utilizzarle liberamente e dovunque, senza essere costretto nella gabbia di una unica associazione professionale. Ragion per cui vanno salutate con favore e sostenute. D’altronde è sempre risultato assai difficile comprendere perché mai lo Stato avesse deciso, addirittura con una norma ordinamentale, di entrare così invasivamente nella sfera dell’autonomia privata delle parti, scegliendo di vietare al singolo professionista di partecipare a più associazioni nelle quali mettere a disposizione le proprie competenze, magari peculiari e rare. E’ del tutto evidente che si tratta di una scelta che attiene ai rapporti tra associati, per cui rientrerà nella loro esclusiva disponibilità decidere se ammettere in associazione altri professionisti che hanno già, o intendono avere, partecipazioni in altre associazioni professionali. E’ questione che attiene ad una sfera squisitamente privatistica, e non si comprende quale è l’interesse pubblico da tutelare attraverso una limitazione così rilevante.

II

La lettera d) dell’art.26 aggiunge un apposito articolo alla l.247/2012, il 4 bis, rubricato “Esercizio della professione forense in forma societaria”. La previsione, che ha ricadute, non solo ordinamentali, delicatissime, sembra essere stata introdotta del tutto casualmente, poiché oltre ad essere completamente estranea alle tradizioni e alle norme che regolano la professione di avvocato, è completamente avulsa rispetto al sistema, ben più moderno e recente, introdotto per l’esercizio in forma societaria delle altre professioni regolamentate. Paradossalmente, se l’articolo 4 bis venisse pedissequamente confermato, gli avvocati, sino ad oggi la categoria più arretrata sul punto rispetto alle altre, si ritroverebbero in una dimensione di liberismo, diciamolo pure, quasi “sfrenato”, poiché potrebbero esistere società di avvocati con soci di capitale puro anche al 100%, mentre è noto che il sistema per le altre professioni è completamente diverso. E’ utile, per inquadrare adeguatamente la fattispecie, un breve excursus relativo alle norme vigenti, che si sono succedute sull’argomento. Sul presupposto che la regolamentazione della fattispecie è tuttora in itinere. 1) La normativa relativa alle Società tra professionisti è contenuta nei commi 3 e ss. dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012), peraltro oggetto di rilevanti modifiche da parte del decreto-legge n. 1 del 2012 (art. 9-bis, nel testo risultante dalla legge di conversione, l. n. 27 del 2012). Questa norma ha definitivamente superato il divieto esplicito di costituire società professionali previsto dalla l. 1815/1939, collegato al principio della personalità della prestazione professionale codificato nel codice civile del 1942 agli artt. 2229 e ss., che aveva impedito per anni ogni sviluppo in materia. 2) Già nel 1994 l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nel chiudere l’indagine conoscitiva avviata il 1° dicembre 1994 (provvedimento n. 2523, in Boll. n. 48/94), ebbe a dichiarare che «non appaiono esservi ragioni per precludere ad alcune categorie l’esercizio della professione nella forma delle società di capitali, più idonee alla creazione di strutture di maggiori dimensioni, sulla base della considerazione che tali formule societarie mal si adatterebbero ai caratteri delle professioni intellettuali. Se è indubbio che le professioni intellettuali protette hanno delle specificità che devono essere salvaguardate, esse impongono semmai, di prevedere, attraverso l’emanazione di una disciplina organica della materia, alcune regole ad hoc che concilino la peculiarità delle professioni con le nuove esigenze che si affacciano sul mercato, in modo da consentire ai nostri professionisti di poter rispondere adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare nel contesto europeo». 3) Ai sensi della pur scarna disciplina legislativa introdotta tra il 2011 e il 2012 con gli atti normativi sopra citati, le Stp devono essere costituite secondo i tipi societari previsti dal codice civile, e possono pertanto assumere tanto la forma di società di persone, anche cooperative, quanto la forma di società di capitali. Le Stp potranno essere anche multi-professionali ed accogliere al loro interno soci non professionisti, per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. In tal caso, tuttavia, è fatto obbligo che i soci professionisti siano almeno i 2/3 nel numero e nelle quote. 4) Il D.P.R. 8 febbraio 2013, n. 34, ha poi integrato con norme regolamentari la disciplina di rango legislativo, stabilendo, ad esempio, che le Stp potranno essere costituite solo «per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico», facendo salve le associazioni professionali ed i modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge. Ha disciplinato l’affidamento e l’esecuzione dell’incarico, sancendone la personalità e la eventuale sostituzione del socio professionista solo in ipotesi di sopravvenute esigenze non prevedibili, salvo il caso in cui il cliente esprima il proprio dissenso. Dispone inoltre, che la società sia iscritta anche in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La domanda di iscrizione sarà quindi rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Stp, che sarà competente, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento, alla cancellazione dall’albo se la società non abbia provveduto alla regolamentazione entro tre mesi dalla notifica dell’irregolarità. Analogamente, lo stesso regolamento stabilisce che la Stp deve essere iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, custodito presso le Camere di Commercio territorialmente competenti. 5) In questo quadro generale, già lacunoso ed incompleto di suo, si sono innestati i problemi relativi alla disciplina delle Società tra professionisti per la professione forense. Le peculiarità della situazione relativa alla professione forense risalgono al d.lgs. 96/2001, che per primo costituiva la figura delle Società tra avvocati: soggette all’iscrizione alla Camera di commercio, le Società tra avvocati di cui alla norma citata – da costituire necessariamente nella forma di società in nome collettivo – mantenevano peraltro diverse eccezioni rispetto al regime codicistico, a cominciare dall’esclusione del fallimento. Esse dovevano comunque essere iscritte presso l’Ordine e soggiacere alle regole deontologiche. Con l’entrata in vigore della legislazione generale sopra descritta, lo strumento societario diveniva applicabile anche allo specifico ambito della professione forense, innovando in buona parte il nuovo istituto rispetto alla forma della Società tra avvocati. Per impedire questa estensione, osteggiata dal Consiglio Nazionale Forense, la nuova legge forense, approvata pochi mesi dopo gli atti normativi sopra citati, introduceva una disciplina in buona parte divergente e limitativa, specie con riferimento all’apertura a società multi-professionali ed alla presenza dei soci di puro investimento. Questi limiti, tuttavia, venivano rivolti al Governo attraverso una delega legislativa, al fine dell’adozione di un decreto delegato (art. 5, co. 1, l. n. 247/2012). Delega che, tuttavia, il Governo non esercitò entro il termine prescritto, determinando un complesso problema interpretativo: il mancato esercizio della delega ha infatti aperto una disputa dottrinale tra il Consiglio Nazionale forense e il Governo, che hanno aderito a visioni contrapposte della disciplina applicabile. La posizione del Notariato – che svolge un ruolo chiave nell’applicazione della normativa, essendo i notai coinvolti nella costituzione delle Stp – si è allineata a quella del CNF.

IIA

E’ del tutto evidente, dunque, come l’art. 26, co.1, lett. d) del ddl concorrenza intervenga a gamba tesa nel sistema, cancellando l’art.5 della Riforma Forense (già inefficace per il mancato esercizio della delega ivi prevista), e ignorando palesemente la normativa esistente per le altre professioni regolamentate. Se è vero, come è vero, che anche l’Avvocatura deve rapidamente aprirsi a nuove forme di esercizio dell’attività professionale, è altrettanto evidente che la specificità della nostra professione richiede prudenza, cautela e regole chiare e certe alle quali rifarsi: non solo agli avvocati spettano quanto meno le tutele generiche riservate alle altre professioni, ma per noi, per la delicatezza degli interessi e dei diritti che tuteliamo, diventano fondamentali altri requisiti, come, ad esempio, la trasparenza e la riconoscibilità della compagine societaria. Per iniziare, basterebbe emendare l’art.4 bis, introducendo una previsione che riconducesse, con chiarezza, la regolamentazione delle società tra avvocati ed eventualmente interdisciplinari, alle norme dettate dalla l.183/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Una volta razionalizzato in questo modo il quadro complessivo, si dovrebbe poi, con altro apposito provvedimento legislativo, risolvere tutte le criticità della normativa generale (l. 183/2011), e quelle particolari legate alla professione di avvocato. E così: a) Tipo sociale: lo svolgimento dell’attività professionale in forma societaria merita un tipo sociale autonomo, adeguato alle esigenze dell’impresa professionale, nonostante il legislatore abbia fin qui battuto una strada diversa. b) Limiti ai soci di investimento: Nelle società tra professionisti che assumano la forma di società di capitali deve essere ribadita la soglia di partecipazione dei soci di puro investimento, che non deve superare 1/3 delle quote. Occorre peraltro impedire che gli statuti delle Stp impongano regole che finiscano con l’aggirare, o peggio azzerare, il controllo della governance da parte dei soci professionisti. c) Governance: La direzione della Stp deve essere sotto il controllo dei soci professionisti, non solo grazie al controllo del Consiglio di amministrazione, ma anche con riferimento alle cariche direttive. In tal senso, occorre che la normativa imponga coerenti previsioni statutarie; l’autonomia dei professionisti all’interno della società deve essere verificata nel tempo, anche, se necessario, dando luogo alla cancellazione dall’albo nei casi non conformi. d) Trasparenza: è essenziale garantire l’esigenza di massima trasparenza nella individuazione del socio di investimento, al fine di impedire che penetrino nelle Stp capitali provenienti da soggetti non identificabili, potenzialmente in situazioni di conflitto di interessi, o comunque in grado di intaccare la deontologia professionale che anche la Stp deve rispettare. Questo obiettivo può essere garantito attraverso la previsione di obblighi di dichiarazioni impegnative circa le partecipazioni societarie e procedure obbligatorie di verifica dei requisiti soggettivi necessari all’esercizio della professione oggetto della Società stessa. e) Fiscalità e contribuzione: Prendendo atto della grave lacuna normativa esistente, nessuna proposta in materia può prescindere da una soluzione del tema del regime fiscale e contributivo applicabile ai redditi provenienti da Stp. La tassazione dei proventi della Società dovrà avvenire secondo il criterio di cassa e non secondo il criterio di competenza, anche nel caso di Società di capitali. Con riferimento al regime di contribuzione, è da ritenere auspicabile la distinzione tra redditi derivanti da lavoro professionale all’interno della Società e redditi d’impresa derivanti dalla distribuzione degli utili: il reddito di capitale del socio professionista derivante dalla ripartizione degli utili della società non può essere sottoposto alla contribuzione previdenziale tipica del lavoro professionale, come invece deve essere per ogni attività professionale prestata dal socio professionista nell’ambito delle attività della società stessa. L’utile societario, infatti, remunera un investimento finanziario che i soci, professionisti e non, hanno sopportato con i propri averi, e pertanto non è ammissibile che si ritenga soggetto ad una contribuzione equivalente al reddito da lavoro autonomo. Occorre peraltro considerare che la fattura emessa dalla Stp comprende il contributo integrativo devoluto alle casse professionali, di modo che vi è comunque un conferimento alle Casse derivante dalla mole d’affari della Società. f) Trasferimenti: Uno dei vantaggi derivanti dall’istituzione di Stp consiste nella possibilità di rendere l’attività del professionista più facilmente trasferibile. Occorre pertanto approntare una disciplina in tema di trasferimenti delle Stp che superi le incertezze attualmente esistenti e renda agile il trasferimento delle Società, senza con ciò intaccare la personalità del lavoro professionale e il rispetto delle soglie di partecipazione sopra richiamate. Si richiama l’attenzione degli onorevoli parlamentari su quanto sopra illustrato, in quanto il sostanziale flop delle società tra professionisti, regolate dalla l.183/2011 e dal successivo D.M. 34/2013 (secondo i dati diffusi da UnionCamere il totale delle STP costituite al giugno 2014 era di sole 195 società, con forte prevalenza di srl e di sas), dovrebbe indurre il legislatore ad una maggiore attenzione nel dettare le regole, se l’obbiettivo è quello di sviluppare nuove forme organizzative per favorire l’integrazione nel tessuto economico del Paese del popolo dei professionisti, che conta circa due milioni di soggetti e contribuisce per oltre il 10% al PIL .

 

III

Infine devono ritenersi assolutamente deludenti le previsioni contenute nell’art.28 ddl concorrenza, rubricato “Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo”, con le quali si consente anche agli avvocati di autenticare le firme in calce ad atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo di valore catastale non superiore a 100.000 euro, o anche la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni. Risulta, infatti, assolutamente incomprensibile perché la norma introduca restrizioni del tutto ingiustificate (ad esempio il limite di valore dei beni immobili o la circostanza che possa trattarsi di soli immobili ad uso non abitativo), ma anche perché continui ad essere avallato il sistema per il quale all’autentica delle sottoscrizioni apposte a scritture private (ovvero rientranti integralmente nell’autonomia delle parti) possano provvedere solo alcune categorie di professionisti. Occorre rimediare, rapidamente, a storture che, nell’anno 2015, non hanno più alcuna ragione oggettiva di esistere. Gli avvocati sono da sempre considerati dalla giurisprudenza (merito e Cassazione) incaricati di pubblico servizio, autenticano da sempre le sottoscrizioni dei loro assistiti sulle procure alle liti anche in processi milionari, certificano la conformità delle copie degli atti che notificano in proprio e, di recente, anche la conformità degli atti digitali nel processo telematico. Come i notai e i commercialisti, anche gli avvocati possono essere delegati alle operazioni di vendite giudiziali e svolgono, nella qualità di pubblico ufficiale, tutta l’attività che porta alla vendita all’asta dei beni pignorati. Ancor più di recente stipulano, in determinate ipotesi convenzioni matrimoniali per le cd. “separazioni brevi” che, ad accordo raggiunto, avranno i medesimi effetti di una sentenza giudiziale. La professionalità della classe forense è indiscussa. Occorre valorizzarla e consentirle di mettersi al servizio del Paese, contribuendo ad una più razionale suddivisione dei servizi professionali, con enormi vantaggi per i cittadini e la collettività, oltreché ad una indispensabile semplificazione delle burocrazie, alla quale si oppongono, per ovvi e comprensibili motivi, le fasce più sclerotizzate del Paese. Chiediamo, quindi, che non solo le previsioni che prevedono un allargamento delle competenze degli avvocati vengano confermate, ma che vengano presentati emendamenti tendenti ad ampliarle e a rafforzarle, eliminando il limite di valore di 100.000 euro e la natura di beni ad uso non abitativo.

 

Roma, 15 giugno 2015. ANF – Associazione Nazionale Forense

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