La mozione dell’Anf sulle polizze assicurative approvata dal Congresso di Venezia

Mozione congressuale

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Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014

V I S T O

l’art. 12 della la legge di riforma dell’ordinamento professionale fo­rense (l. n. 247/ 2012) , che ha stabilito:

a/ l’obbligo della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la cu­stodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assi­curativa (comma 1);

b/ nonché l’obbligo di  appo­sita polizza a copertura degli infortuni de­rivanti a sé e ai propri collaboratori, dipen­denti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione an­che fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occa­sionale (comma 2);

prevedendo inoltre (al comma 3) che le condizioni essenziali e i mas­simali minimi delle polizze siano “stabiliti e aggior­nati ogni cinque anni dal Ministro di giustizia, sentito il CNF”;

C H I E D E

1a/ che sia abrogato il comma 2 dell’art. 12 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (obbligo dell’apposita polizza contro gli infortuni), quale ingiu­stificato aggravio di spesa in presenza di altri doverosi e specifici obblighi assicurativi contro gli stessi eventi (quali, ad esempio, quelli nei confronti del personale presso gli istituti previdenziali ed assistenziali competenti)

ovvero

1b/ che, in subordine, tale obbligo sia limitato nei soli confronti di praticanti, collabora­tori (interni ed esterni) e sostituti (anche occasionali) che risultino sprovvisti di loro propria assicurazione;

2/ che il Ministro ed il CNF (quest’ultimo nell’ambito delle sue fun­zioni consul­tive), cui spetta – ex art. 12, comma 5, l. n. 247 /2012 – di sta­bilire ed ag­giornare le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle po­lizze, vo­gliano provvedere all’emanazione della prevista normativa al più presto e comunque non oltre il biennio dall’entrata in vigore della legge professio­nale, eliminando così quegli elementi di incertezza che gravano sulla mate­ria e che ostacolano una seria programmazione, anche di breve e medio pe­riodo, dell’organizzazione professionale e dei relativi investimenti e costi;

         3/ che CNF, Cassa Forense, ordini territoriali e associazioni vogliano comunque adoperarsi, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 cit. e nei termini di tempo di cui sopra, a stipulare idonee convenzioni per le po­lizze obbligatorie previste dalla legge, facendo valere a tal fine il peso con­trattuale delle risorse dell’intera categoria.

Venezia, 9-11 ottobre 2014.

Il XXXII Congresso Nazionale Forense

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