Mozione congressuale
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Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014
V I S T O
l’art. 12 della la legge di riforma dell’ordinamento professionale forense (l. n. 247/ 2012) , che ha stabilito:
a/ l’obbligo della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 1);
b/ nonché l’obbligo di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale (comma 2);
prevedendo inoltre (al comma 3) che le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze siano “stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro di giustizia, sentito il CNF”;
C H I E D E
1a/ che sia abrogato il comma 2 dell’art. 12 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (obbligo dell’apposita polizza contro gli infortuni), quale ingiustificato aggravio di spesa in presenza di altri doverosi e specifici obblighi assicurativi contro gli stessi eventi (quali, ad esempio, quelli nei confronti del personale presso gli istituti previdenziali ed assistenziali competenti)
ovvero
1b/ che, in subordine, tale obbligo sia limitato nei soli confronti di praticanti, collaboratori (interni ed esterni) e sostituti (anche occasionali) che risultino sprovvisti di loro propria assicurazione;
2/ che il Ministro ed il CNF (quest’ultimo nell’ambito delle sue funzioni consultive), cui spetta – ex art. 12, comma 5, l. n. 247 /2012 – di stabilire ed aggiornare le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze, vogliano provvedere all’emanazione della prevista normativa al più presto e comunque non oltre il biennio dall’entrata in vigore della legge professionale, eliminando così quegli elementi di incertezza che gravano sulla materia e che ostacolano una seria programmazione, anche di breve e medio periodo, dell’organizzazione professionale e dei relativi investimenti e costi;
3/ che CNF, Cassa Forense, ordini territoriali e associazioni vogliano comunque adoperarsi, ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 cit. e nei termini di tempo di cui sopra, a stipulare idonee convenzioni per le polizze obbligatorie previste dalla legge, facendo valere a tal fine il peso contrattuale delle risorse dell’intera categoria.
Venezia, 9-11 ottobre 2014.
Il XXXII Congresso Nazionale Forense