La mozione dell’Anf sulle società tra professionisti approvata dal Congresso di Venezia

MOZIONE SULLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

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Il XXXII Congresso Nazionale Forense, preliminarmente,

RILEVA

  • Che la società tra professionisti (STP), che consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti, è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla nuova legge professionale forense n. 247/2012 e dal DM 34/2013;
  • Che le STP possono anche essere multidisciplinari (art. 10, co. 8, L. 183/2011) e occuparsi di diverse attività professionali, essendo di competenza di ciascun Ordine professionale la verifica del rispetto delle norme deontologiche di ciascun iscritto;
  • Che il secondo comma dell’art. 8 del DM 34/2013 (che contiene il Regolamento per le Stp) prevede che esse debbano iscriversi presso l’albo dell’Ordine o Collegio professionale “relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”;
  • Che, a parere del Consiglio Nazionale Forense:

–     le società tra avvocati non possono essere disciplinate dalla legge di stabilità n. 183/2011 e dal DM n. 34/2013 che, tra le altre cose, ha ammesso la partecipazione di soci di capitale pur di minoranza nelle società tra professionisti;

–     l’eventuale costituzione di una società sulla base di queste ultime disposizioni sarebbe nulla, mentre l’esercizio in forma societaria della professione forense va ritenuto consentito esclusivamente a società (di persone, di capitali e cooperative) i cui soci siano avvocati iscritti all’albo (articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 247/2012);

–     dall’articolo 5, comma 2, lettera a), della L. n. 247/12 conseguirebbe altresì che la professione forense non può essere esercitata da una società tra professionisti multidisciplinare, nella quale, cioè, siano presenti anche soci non avvocati;

–     l’art. 5 avrebbe, dunque, l’effetto di sottrarre la materia delle società di avvocati all’ambito di applicazione oggettivo della normativa generale di cui all’art. 10 della legge 183/2011, con la conseguenza che non è possibile costituire società di avvocati con soci non avvocati, come invece previsto dalla predetta disciplina generale;

–     le società multidisciplinari, pertanto, metterebbero a rischio  l’autonomia e l’indipendenza necessarie per lo svolgimento della professione di avvocato, laddove la legge 247 del 2012 avrebbe definitivamente chiarito la specialità della società tra avvocati rispetto ad altre società tra professionisti, escludendone, come detto,  la soggezione sia alla legge n. 183 del 2011 che al regolamento di cui al decreto n. 34 del 2013 e affidandone  a un successivo decreto legislativo delegato la specifica disciplina;

CONSIDERA

  • che è tesi, tuttavia, priva di oggettivo riscontro quella secondo la quale la società tra soli avvocati, prevista dall’art. 5 della legge di riforma forense, metterebbe al riparo gli avvocati  dall’invadenza dei soci diversi dagli avvocati e, segnatamente, dei soci di capitale o con competenze tecniche, i quali porrebbero a rischio, col loro potere di condizionamento, l’autonomia e l’indipendenza necessarie per lo svolgimento  della professione di avvocato;
  • che, invero, la “società tra soli avvocati”, creata con la L. 247/2012,  non garantisce l’autonomia degli avvocati, porta avanti discriminazioni sostanzialmente inattuali e comunque negative per la categoria, ne riduce l’ambito operativo da potenziali sviluppi connessi  a sinergie con altre professioni che, al contrario, possono già interagire nel perseguimento di comuni interessi;
  • che, inoltre, il diritto vivente supera qualunque anacronistica posizione in quanto già oggi sono costituite società multidisciplinari ai sensi della L. n. 183/2011 e del DM 34/2011 che vedono la partecipazione di avvocati, la cui esistenza legittimamente rimane ignota agli Ordini degli Avvocati competenti (essendo prevista come obbligatoria la iscrizione nel solo Albo della professione dichiarata prevalente nello Statuto);
  • che ad ogni modo il Governo, per il tramite del Ministero della Giustizia, ha chiarito che non intende, in alcun modo, dare seguito alla delega contenuta nella L. n. 247/2012 e che la stessa, pertanto, è tamquam non esset, non avendo più alcuna possibilità di essere esercitata;
  • che la Comunità Europea, da parte sua, ha ribadito anche recentemente la progressiva equiparazione, esclusa invece dall’art. 5 della L. 247/12, dell’attività professionale di avvocato all’attività di impresa (è opportuno definirla impresa professionale, in contrapposizione alle imprese commerciali ed industriali), tanto da farne motivo per aprire l’accesso ai fondi UE alla categoria, finora esclusa in particolar modo in Italia (l’equiparazione all’imprenditorialità dei liberi professionisti – che acquisiscono pari diritti in materia di strumenti di sostegno Ue – è infatti la chiave di volta del nuovo sistema messo in piedi dalla Commissione europea);
  • che negli altri paesi europei il legislatore si è mosso in senso diametralmente opposto rispetto a quello della L. 247/12 ed in particolare:

–     Inghilterra: dal 2009 il Legal Services Act permette la creazione di società con partner e proprietari non avvocati (con un limite di 25%) e sarà possibile costituire Alternative Business Structures, società tra professionisti con proprietari esterni;

–     Spagna: gli avvocati possono dare vita a società organizzate su base personalistica e società di capitali, per effetto della legge 2/2007 de sociedades profesionales, recentemente modificata. Nelle società di persone, i professionisti devono essere in maggioranza numerica e devono avere la maggioranza del patrimonio sociale; nelle società di capitali, i soci professionisti devono avere la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei diritti di voto;

–     Germania: l’esercizio in forma associata della professione forense è consentito anche con società di capitali. Di tali società possono però essere soci solo avvocati e professionisti appartenenti a ordini regolamentati. In ogni caso, la maggioranza delle quote societarie e dei relativi diritti di voto spettano agli avvocati;

–     Francia: è possibile l’esercizio in forma associata della professione forense secondo diversi tipi sociali: la società civile di esercizio professionale (SCP) ha ad oggetto l’esercizio in comune della professione forense e comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci, i quali hanno ciascuno un solo voto. La società di esercizio liberale (SEL), consente agli avvocati di svolgere la professione con società di capitali e può assumere la forma delle diverse società commerciali previste nell’ordinamento francese;

 

PERTANTO SI CHIEDE

 

  • CHE all’Avvocatura sia consentito di competere con le altre professioni anche sotto il profilo dei modi di esercizio della professione (in forma singola o in forma associata) e siano consentite forme di aggregazione societaria multidisciplinari, nel presupposto che solo una migliore e più efficace organizzazione del lavoro potrà consentire che la professione forense si evolva verso la modernità e agli avvocati di superare meglio la grave crisi che attraversano;
  • CHE sia stabilito se tale obbiettivo dovrà essere raggiunto riportando la disciplina delle società tra avvocati e multidisciplinari con la partecipazione di avvocati nell’alveo della disciplina comune agli altri professionisti (L. 183/2011 e DM 34/2013), oppure ipotizzando una normativa specifica che, tuttavia, si ponga nell’ottica di superare alcune criticità che, pure, erano presenti nell’art.5, l.247/2012, e che meritano senz’altro di essere rimeditate;
  • CHE vengano approfonditi e definiti – in tale diverso contesto – gli aspetti fiscali, previdenziali e di responsabilità professionale legati allo svolgimento dell’attività professionale in forma societaria;
  • CHE, laddove vi fosse disponibilità in tal senso, sia lo stesso Governo, per il tramite del Ministro della Giustizia, a farsi promotore di un ddl destinato a regolare l’esercizio dell’attività forense in forma societaria, anche multidisciplinare.

Venezia, 9 ottobre 2014.

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