L’A.N.F. scrive al Ministro della Giustizia: serve decreto per dare più tempo alla Cassa per il nuovo regolamento previsto dalla legge forense

ministero-giustizia“A distanza di nove mesi dall’approvazione della legge di riforma forense nessuno dei numerosi regolamenti affidati alla responsabilità del Ministro della Giustizia ha sinora visto la luce.
Ma ora l’urgenza si concentra su quello che deve individuare le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo e abituale e della professione, perchè ad esso è strettamente collegata la tenuta dei conti della Cassa Forense.
Solo quando infatti i concetti di “esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente” saranno
stati precisati nel regolamento ministeriale sara’ possibile individuare il numero esatto degli avvocati chiamati a contribuire alla Cassa, che ora in merito ‘naviga a vista’.
Chiediamo al ministro della Giustizia Cancellieri di farsi promotrice di un decreto legge che modifichi la normativa attuale, al fine di consentire all’Ente di Previdenza dell’avvocatura di tarare l’intervento previdenziale tenendo conto dei criteri che, indicati dal Ministero della Giustizia, regoleranno la vita professionale degli avvocati”.

Di seguito il testo della lettera

Ill.mo Sig. Ministro,
l’approvazione della riforma forense nel dicembre dello scorso anno, nell’ultimo giorno utile della
legislatura, ha segnato, nel bene e nel male, un punto di partenza per tutta l’Avvocatura.
Si tratta di una riforma lungamente attesa ( oltre 70 anni), che – a sentire quanto affermato
nell’immediatezza della approvazione da chi l’ha fortemente sostenuta – avrebbe dovuto
modernizzare la nostra professione e mettere gli avvocati italiani in condizione di competere
adeguatamente , sia sul mercato interno che su quello internazionale, nel settore dei servizi
professionali , valorizzando le peculiarita’ della nostra bella professione .
Tuttavia, sebbene siano trascorsi gia’ nove mesi dalla sua approvazione , l’attuazione della
riforma segna vistosamente il passo e deve ritenersi del tutto deludente.
Nessuno dei numerosi regolamenti affidati alla responsabilità del Ministro della Giustizia
ha sinora visto la luce, nonostante la normativa assegni solo 24 mesi di tempo. Tutti riguardano
settori fondamentali per l’attivita’ forense, ma ci permettiamo di segnalare che, tra tutti, riveste la
massima urgenza e la massima importanza quello previsto dall’art.21, co. 1 , l.247/2012.
La norma in questione prevede che “La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata
all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le
eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di
accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai
sensi dell’art.1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito
professionale.”. Tuttavia, ai co. 8, 9 e 10 si legge : “. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Cassa nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determina , entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il
raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esezione o di
diminuzione dei contributi per osggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del
regime contributivo. 10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su
base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”.
E’ del tutto evidente il mancato coordinamento della normativa approvata, addirittura nel
corpo di un medesimo articolo, poiche’ il potere regolamentare attribuito a Cassa Forense (art.21,
co.8,9 e 10) non potra’ essere effettivamente ed efficacemente esercitato se prima il Ministro
della Giustizia non avra’, nell’ambito delle sue prerogative e rispettando l’iter previsto dall’art.1
l.247/12, esercitato il suo.
Solo quando i concetti di “esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente” saranno
stati precisati nel regolamento ministeriale e sara’ stata, così, definitivamente disegnata la figura
dell’avvocato, Cassa Forense potrà infine regolamentare – efficacemente – gli aspetti
previdenziali.
Eppure, incredibilmente, la norma , nel mentre concede un termine di 24 mesi per
l’approvazione del regolamento ministeriale, ne prevede solo 12 per l’approvazione del
regolamento da parte della Cassa Forense.
Tutto ciò senza considerare che solo in questi giorni si stanno svolgendo le elezioni per il
rinnovo del Comitato dei delegati che, presumibilmente si insedierà, a tutti gli effetti, non prima
del prossimo anno.
Già la formulazione infelice della previsione legislativa ha provocato spiacevoli
conseguenze di natura giudiziaria ( poiché alcuni, ritenendo che la contestualità della iscrizione
Albo/Cassa fosse vigente sin da subito, hanno ritenuto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per
sospendere le elezioni in corso) , ma – circostanza ben più rilevante – i tempi ristrettissimi a disposizione dell’eligendo Comitato dei Delegati di Cassa Forense rischiano di provocare
conseguenze anche di altra natura, ad esempio sulla tenuta dei conti.
Se questo e’ il quadro normativo nel quale, nostro malgrado, ci troviamo ad operare , è di
tutta evidenza che si rende indispensabile un intervento urgente del Governo, del quale Lei, sig.
Ministro della Giustizia, potrebbe farsi promotrice, che con decreto legge modifichi la normativa
attuale facendo decorrere il termine di 12 mesi assegnato a Cassa Forense per l’approvazione del
suo regolamento non dall’entrata in vigore della riforma (4 febbraio 2013), bensì
dall’approvazione del regolamento ministeriale di cui all’art.21, co. 1. Cio’ consentirebbe al nostro
Ente di Previdenza di tarare l’intervento previdenziale tenendo conto dei criteri che, indicati dal
Ministero della Giustizia, regoleranno la vita professionale degli avvocati.
In altri termini, Cassa Forense non potrà modificare le sue regole, se prima il Ministero
della Giustizia non avrà adeguatamente individuato le caratteristiche che dovranno
contraddistinguere l’avvocato dei prossimi anni.
I due regolamenti sono strettamente e inscindibilmente collegati. Essere costretti ad
approvare l’uno senza che sia stato gia’ approvato l’altro comporterebbe scelte che, a distanza di
pochissimo tempo, potrebbero essere rimesse integralmente in discussione.
Nell’augurarci che voglia prendere urgentemente in considerazione la nostra richiesta, Le
porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Qui la lettera che è stata inviata Ministro.Reg.art.21

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