L’Avvocato dipendente: la proposta A.N.F. per il Congresso Nazionale Forense di Catania 2018

L’avvocato in regime di mono-committenza è un tema che l’Associazione Nazionale Forense porta avanti sin dal 2010; otto anni, in occasione di un evento tenutosi a Firenze, l’A.N.F parlò per la prima volta dei sans papier (espressione utilizzata per descrivere la realtà dei colleghi ai quali gli studi professionali presso i quali lavorano forniscono loro la stanza, il computer, finanche il codice civile ( o quello penale) e la carta su cui scrivere.

L’argomento, oggi, e finalmente, è di attualità. Ha ispirato progetti di legge della scorsa legislatura che riprendono in larghissima parte i contenuti elaborati quando la legge ordinamentale del 2012 aveva ancora le sembianze di un disegno di legge.

L’A.N.F., dopo la conferenza di Bari del 2017 e il suo congresso di Palermo di quest’anno,  presenta la sua proposta sull’avvocato dipendente in vista del XXXIV Congresso Nazionale Forense, che si celebrerà a Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre prossimi.

Nel corso del consiglio nazionale, tenutosi a Roma il week end scorso, l’A.N.F. ha licenziato la proposta da illustrare all’avvocatura, alla politica e al legislatore.

Innanzitutto, lo stato dell’arte:

  • la legge professionale forense del 31.12.2012, n. 247, prevede unicamente l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con qualsiasi attività di lavoro subordinato (art. 18);
  • né la legge professionale forense né il codice deontologico forense contengono divieti in ordine alla possibilità di stipulare contratti di “collaborazione” tra avvocati;
  • l’art. 2 della legge professionale forense consente, anche con società, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata;
  • l’art. 39 del Codice Deontologico disciplina gli obblighi deontologici relativi ai rapporti tra l’Avvocato ed i “collaboratori dello studio”;
  • l’art. 2 del D.lgs. 15.6.2015, n. 81 (c.d. Job’s Act), consente l’instaurazione di rapporti di collaborazione continuativa organizzata dal committente prestati nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, escludendo l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (collaborazioni cd. “etero-determinate”);
  • l’art. 15 della L. n. 81/2017 prevede l’applicazione delle norme processuali previste per le “controversie individuali del lavoro” (artt. 409 e ss. c.p.c.) anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzata dal collaboratore (collaborazioni c.d. “auto-determinate”);
  • l’art. 3 della L. n. 81/2017 prevede, nei rapporti tra committente e lavoratore autonomo, l’inefficacia di “clausole e condotte abusive”, nonché l’applicazione della disciplina ex art. 9 della L. 18.6.1992 n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica;
  • l’Ordine del Giorno del XXXIV Congresso Nazionale Forense prevede il sottotema: <analisi dei contenuti di un’eventuale proposta normativa concernente la figura del cd. “Avvocato monocommittente”>.

Sulla scorta di tali premesse, l’Associazione Nazionale Forense, ritiene e considera che:

  • i dati reddituali connessi alla trasmissione del Mod. 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense confermano la diffusione dei rapporti di collaborazione tra avvocato con altro avvocato, singolo o associato;
  • le diverse modalità di svolgimento della prestazione professionale già consentono di ritenere configurabili rapporti riconducibili a diverse fattispecie contrattuali;
  • il rapporto di lavoro, sia di natura subordinata che autonoma, a seguito dell’introduzione dell’art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247 (esercizio della professione in forma societaria), ad opera della L. 4.8.2017, n. 124, può sorgere anche con società tra avvocati;
  • la sussistenza di un rapporto di subordinazione o collaborazione di un avvocato con altro avvocato singolo o con associazione o società di avvocati non è contraria ai principi di libertà ed indipendenza propri della professione forense, come dimostrato da esperienze di altri paesi europei;
  • resta fermo il principio dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale Forense previsto dalla legge professionale forense del 31.12.2012, n. 247;
  • è pacifico il principio di diritto di natura giurisprudenziale in forza del quale il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e, in particolare, delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative determina la disciplina contrattuale da applicare al singolo rapporto di lavoro.

Pertanto, in vista dell’imminente Congresso Nazionale Forense (Catania, ottobre 2018), l’A.N.F., valutata l’opportunità di un’espressa previsione normativa relativa alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato tra un avvocato e altro avvocato, singolo o associazione o società di avvocati che può svolgersi anche in regime di monocommittenza e, allo stesso tempo, della previsione di requisiti minimi circa la forma ed il contenuto dei rapporti di “collaborazione” tra avvocati, ha deliberato di proporre al Congresso Nazionale Forense di porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per l’adozione di interventi normativi volti a:

  1. prevedere all’art. 19 della L. 31.12.2012, n. 247, che la professione di avvocato può essere esercitata anche in regime di monocommittenza alle dipendenze di altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati purché la natura dell’attività svolta dall’avvocato dipendente riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense, giudiziale o stragiudiziale; con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, l’iscrizione obbligatoria in apposito elenco speciale annesso all’Albo e l’obbligatoria previsione che, nel contratto di lavoro, siano previsti l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare la piena indipendenza e l’autonomia di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
  2. prevedere per i contratti di collaborazione tra un avvocato e altro avvocato, singolo o associazione professionale o società tra avvocati, un “Accordo Collettivo Nazionale Forense sulla disciplina del lavoro Autonomo”, da allegarsi al CCNL per gli Studi Professionali, che ne disciplini il trattamento economico, i requisiti di forma e le fattispecie ritenute di maggiore rilevanza.

Si allega: la proposta di mozione congressuale (Catania 2018).

Catania 2018 – monocommittenza mozione ANF-signed

Roma, 4 settembre 2018.

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