Le osservazioni di Anf sullo Schema di Regolamento Ministeriale per le Specializzazioni Forensi

La Commissione Giustizia della Camera  ha deciso di non tenere audizioni, ma ha richiesto alle associazioni forensi maggiormente rappresentative contributi scritti in merito  allo Schema di Regolamento Ministeriale per le Specializzazioni Forensi.

Di seguito ( E QUI IN FORMATO PDF) la memoria  inviata alla Commissione Giustizia della Camera, predisposta dall’avvocato Delucca sulla base dell’elaborazione di ANF e della mozione approvata al Congresso di Venezia.

OSSERVAZIONI
per la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sullo Schema di Decreto Ministeriale concernente il regolamento recante disposizioni  per il conseguimento e il mantenimento  del titolo di avvocato specialista.

A -Premessa e rinvio

ANF ha curato con attenzione il tema oggetto dello schema di regolamento in esame, approfondendo i vari temi sottesi alla questione delle specializzazioni.

In particolare il Consiglio Nazionale ANF ha dapprima istituito una commissione di studio, e poi ha licenziato un analitico parere sullo schema di regolamento (all. 1).  A tale analitico parere si rinvia per una trattazione più ampia e diffusa.  Successivamente, in occasione del XXXII Congresso Nazionale Forense, sul tema in esame è stata approvata una mozione politica proposta da ANF (all. 2).  Come è noto, a mente dell’art.39, L.247/2012, “Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna  delle  sue  componenti  associative”.  La legge individua le funzioni del Congresso, che “tratta  e  formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense”.  Anche per queste ragioni tale deliberato – che recepisce varie osservazioni di questa Associazione – costituisce indirizzo univoco ed unitario dell’intera Avvocatura, con la conseguenza che eventuali opinamemti in contrasto con la detta mozione costituiscono posizioni minoritarie ed individuali, non rilevanti e non rappresentative della posizione dell’Avvocatura.

B –  lo schema di regolamento

L’elaborato sottoposto all’esame di codesta Commissione, purtroppo, appare obiettivamente poco più di un abbozzo di regolamentazione, ed abbisogna di approfondimenti, affinamenti e modifiche, solo in parte indicati sia dal Consiglio di Stato (il cui parere è noto, in quanto pubblicato) e – sembra di capire – sia dal Consiglio Nazionale Forense (il cui parere é invece tuttora non pubblico).   Molti elementi di perplessità e di legittimità sono per l’appunto sviluppati negli atti allegati.

C-  punti critici

ANF ritiene necessario che, al fine della conclusiva redazione del regolamento, vadano approfonditi i seguenti punti

c.1 il regolamento è totalmente privo di un assetto definitorio, non essendo possibile comprendere dal testo, ad esempio, cosa si intenda per specializzazione, area di specializzazione, ambito di competenza;

c.2 l’elencazione delle materie appare priva di un criterio logico, ovvero di un criterio logico riconoscibile, essendovi spacchettamenti (le materie del diritto civile) con aggregazioni quanto meno singolari, mentre, ad esempio, materie pure intrise di aree specialistiche, come  il diritto penale o quello amministrativo, sono considerate solo in via generale; Significative, poi, sono le materie ignorate.

c.3 il numero di incarichi richiesto per l’accesso al riconoscimento per comprovata esperienza, e per il mantenimento del titolo è, come noto, identico per tutte le materie.  Il criterio è illogico laddove  – da un lato si trattano in modo uguale tutte le materie, che uguali non sono; – dall’altro lato si introduce un’equivalenza tra lo svolgimento di un incarico (rilevante e fiduciario) e la frequenza ad un paio di ore di lezione, il che è francamente non rispettoso del rilievo dell’esercizio dell’attività professionale;

c.4 preoccupa, quindi, che il titolo di specialista rischi di attestare esclusivamente un percorso di studio, e non una effettiva pratica forense della materia, rischiando di individuare cultori della materia, e non avvocati specialisti;

c.5 ulteriore elemento è quello della particolare concentrazione di competenze in capo a pochi soggetti (CNF, Consigli dell’Ordine territoriali ed Università), che appare bisognosa di accurata e attenta verifica in tema di compatibilità con la legge sulla concorrenza;

c.6 allo scopo di assicurare la maggiore fruibilità dei percorsi specialistici per tutti i professionisti è poi ragionevole e corretto – oltre che conforme ai principi di concorrenza – esplicitare la possibilità per ogni operatore professionale nel settore della formazione, di attivare percorsi didattici qualificanti.

D-  conclusioni

Il tema delle specializzazioni, come messo correttamente in luce dal Consiglio di Stato, ha una alta valenza innovativa: si tratta di questione che richiede adeguata ponderazione.  La presenza di uno schema di regolamento è certamente positiva, esplicitando l’avvio di un percorso che non può essere affrontato sbrigativamente.  Al fine dell’emissione del parere, pertanto, è opportuno evidenziare, tra i vari argomenti trattati, che codesta commissione potrebbe valutare di richiedere:

a. che siano indicate le definizioni degli istituti richiamati;

b. che siano indicati i criteri cui attenersi per la formazione e l’aggiornamento delle materie specialistiche;

c. che per ogni singola materia siano indicate le diverse quantità di incarichi sia per l’ottenimento, sia per il mantenimento del titolo;

d. che sia sempre richiesta oltre alla frequenza di percorsi formativi, anche la effettiva pratica professionale nel settore specialistico;

e. che sia acquisita una valutazione dell’AGCM in relazione alla compatibilità del regolamento con le norme in  materia di concorrenza e concentrazione.

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