Le proposte di modifica ex art. 39 in vista del Congresso di Venezia

Il Tavolo Tecnico sull’attuazione dell’art. 39 della legge n. 247/2012, costituito ad iniziativa dell’O.U.A, d’intesa con il C.N.F, ha concluso i propri lavori in data 12/09/2014.

 L’obiettivo era quello di individuare, nel confronto tra tutte le componenti dell’Avvocatura, le opportune modifiche statutarie per assicurare all’Organismo politico maggiore efficienza operativa e nuova rappresentatività.

 Nella tavola sinottica che segue è riportato nella prima colonna, il  “Testo A. Rosa”, il cui articolato statutario è stato assunto a base della discussione e che, nelle parti evidenziate in grassetto, è stato condiviso dai partecipanti al Tavolo; nelle colonne a seguire,  invece, gli emendamenti proposti da UNCC, ANF, AIGA ed Avv. Sergio Paparo, relativi a specifici punti sui quali, nonostante l’impegno di tutti, ad oggi non si è raggiunta una condivisione.

Tutte le suddette proposte saranno oggetto in sede congressuale di specifiche mozioni (od emendamenti) da parte dei proponenti, e saranno sottoposte all’ approvazione dei delegati.

Con riferimento all’art. 5, comma 8, ed all’art. 6, comma 9, tali previsioni saranno oggetto di rettifica per la individuazione di un soggetto in sostituzione del CNF.

Testo A. Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
MOZIONE SULL’ORGANISMO EX ART.  39 LEGGE 247/2012

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,

preso atto

– che l’art.39 della legge professionale 2472012 prevede che “Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati”.

– che pertanto la legge assegna al Congresso il compito di riorganizzare le regole statutarie;

 

– che l’art. 39 non esplicita in alcun modo come l’Organismo dovrà essere costituito;

 

– che è necessario col nuovo statuto perseguire innanzitutto l’obiettivo di una rappresentanza unitaria dell’Avvocatura, risolvendo le criticità della esperienza passata;

 

 

 

 

 

– che la componente ordinistica, a cui non compete più l’esercizio diretto del potere deontologico, si caratterizza per la sua rappresentatività del/nel territorio e per il riconoscimento – anche come punto di riferimento per la politica forense – che molti degli iscritti identificano oggi nel proprio Ordine e col suo Presidente;

– che il nuovo Organismo non può prescindere dal  ignorare il contributo che potrà pervenire delle associazione forensi maggiormente rappresentative o specialistiche; le associazioni forensi devono essere riconosciute e sentirsi protagoniste – al pari delle altre componenti- dell’elaborazione di un azione unitaria che persegua l’obiettivo di una rappresentanza unitaria dell’Avvocatura;

 

 

 

 

– che il Presidente del nuovo Organismo dovrà assumere essenzialmente una funzione di garanzia del rispetto delle delibere congressuali, attivarsi per far raggiungere l’unitarietà, essere garante della posizione della minoranza e non esprimere una sua personale linea politica, ma quella emersa dal Congresso ed all’interno dell’Organismo (scongiurando quegli eccessi di presidenzialismo che in passato hanno finito per limitare o viziare l’azione dell’Organismo).

Tutto ciò considerato

il Congresso approva il seguente statuto dell’organismo previsto dall’art. 39 della legge 247/2012:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le associazioni forensi devono essere riconosciute  il cui ruolo ha trovato espresso riconoscimento legislativo nella legge 247/2012. Le Associazioni forensi sono quindi e sentirsi protagoniste – al pari delle altre componenti- dell’elaborazione di un’azione unitaria che persegua l’obiettivo di una rappresentanza unitaria dell’Avvocatura;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– che la componente ordinistica si caratterizza per la sua presenza capillare del/nel territorio e per il riconoscimento – anche come punto di riferimento che molti degli iscritti individuano nel proprio Ordine e col suo Presidente;

 

 

– che il nuovo Organismo necessita del concreto contributo delle associazione forensi maggiormente rappresentative; le associazioni forensi devono essere coinvolte nell’elaborazione di un azione unitaria che persegua l’obiettivo di una rappresentanza politica unitaria dell’Avvocatura;

 

 

 

 

 

 

– che il Presidente del nuovo Organismo dovrà assumere una funzione di riferimento politico e di guida e garanzia del rispetto delle delibere congressuali, attivarsi per far raggiungere l’unitarietà, essere garante della posizione della minoranza esprimendo come linea politica quella emersa dal Congresso ed all’interno dell’Organismo

 

 

Tuttavia si ritiene preferibile sottoporre al Congresso le diverse opzioni che non sarà stato possibile ricondurre ad unità, mediante votazioni separate.

  MOZIONE SULL’ORGANISMO EX ART.  39 LEGGE 247/2012

Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,

preso atto

– che l’art.39 della legge professionale 2472012 prevede che “Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati”.

– che pertanto la legge assegna all’autonomia delle determinazioni del Congresso il compito di riorganizzare le regole statutarie;

che l’art. 39 non esplicita in alcun modo come dovrà essere costituito;

 

– che è necessario col nuovo statuto perseguire innanzitutto l’obiettivo di una rappresentanza unitaria dell’Avvocatura, risolvendo le criticità della esperienza passata valorizzando la sinergica partecipazione degli Ordini e delle Associazioni Forensi e delle funzioni di rappresentanza ad essi riconosciute anche dalla legge 247/2012 ;

che la componente ordinistica, a cui non compete più l’esercizio diretto del potere deontologico, si caratterizza per la sua rappresentatività del/nel territorio e per il riconoscimento – anche come punto di riferimento per la politica forense – che molti degli iscritti identificano oggi nel proprio Ordine e col suo Presidente;

– che il nuovo Organismo non può prescindere ed ignorare il contributo che potrà pervenire delle associazione forensi maggiormente rappresentative o specialistiche; le associazioni forensi devono essere riconosciute e sentirsi protagoniste – al pari delle altre componenti- dell’elaborazione di un azione unitaria che persegua l’obiettivo di una rappresentanza unitaria dell’Avvocatura;

 

 

 

 

– che il Presidente del nuovo Organismo dovrà assumere essenzialmente una funzione di garanzia del rispetto delle delibere congressuali, attivarsi per far raggiungere l’unitarietà, essere garante della posizione della minoranza e non esprimere una sua personale linea politica, ma quella emersa dal Congresso ed all’interno dell’Organismo (scongiurando quegli eccessi di presidenzialismo che in passato hanno finito per limitare o viziare l’azione dell’Organismo).

Tutto ciò considerato

il Congresso approva il seguente statuto dell’organismo previsto dall’art. 39 della legge 247/2012

 

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
 

ART. 1 CONGRESSO NAZIONALE FORENSE, NUMERO ED ELEZIONE DEI DELEGATI E DEI COMPONENTI DI DIRITTO DEL CONGRESSO.

 

1. Il Congresso è convocato ogni due anni. I Delegati sono eletti in assemblee su base circondariale per il Congresso e restano in carica sino al successivo Congresso partecipando di diritto alla Conferenza Nazionale, che si tiene nell’anno successivo a quello del Congresso, nonché all’eventuale Congresso straordinario che dovesse svolgersi nel biennio.

Il Congresso si conclude con l’approvazione di una o più mozioni sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense;

Le mozioni approvate dal Congresso  costituiranno le linee programmatiche per l’Organismo previsto all’art. 4 del presente Statuto.

 

 

 

Le elezioni si tengono almeno 60 giorni prima della data di apertura del Congresso e si svolgono presso ciascun Ordine con espressione di preferenza individuale o per lista.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le mozioni approvate dal Congresso  costituiranno le linee programmatiche generali per l’Organismo previsto all’art. 4 del presente Statuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le elezioni si tengono almeno 60 giorni prima della data di apertura del Congresso e si svolgono presso ciascun Ordine con espressione di preferenza individuale.

1. Il Congresso è convocato si svolge in via ordinaria almeno ogni due anni. Il Congresso si conclude con l’approvazione di una o più mozioni sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense; le mozioni approvate dal Congresso costituiranno le linee programmatiche e di indirizzo per l’Organismo previsto all’art. 4 del presente Statuto.

2. Il Congresso è costituito delegati sono eletti in assemblee su base circondariale. Le elezioni si tengono almeno 60 giorni prima della data di apertura del Congresso e si svolgono presso ciascun Ordine con espressione di preferenza individuale o per lista sulla base di apposito regolamento approvato dall’Organismo Unitario dell’Avvocaturanel rispetto dei seguenti principi e regole:

a) i candidati possono depositare presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea elettiva manifestando la volontà di aggregarsi in forma di lista, eventualmente anche contraddistinta da un motto;

b) ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a due terzi, arrotondato per difetto, di quello dei componenti da eleggersi;

c) in ossequio all’art. 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012, il limite di preferenze di cui al comma precedente non opera se le stesse sono espresse in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero da eleggere;

d) in caso di presentazione di lista la stessa può essere ammessa solo se assicura l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012 in ossequio all’art. 51 della Costituzione ed ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso di presentazione della lista il voto dato alla lista, senza espressione di preferenze all’interno della stessa, si intende dato ad ogni singolo candidato.

e) l’espressione del voto è nulla se la scheda utilizzata per il voto medesimo non è vidimata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato ovvero se esprime un numero di preferenze in violazione della previsione di cui di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012 in ossequio all’art. 51 della Costituzione;

f) la singola preferenza, nel caso di schede che non siano precompilate con i nominativi dei candidati, può essere espressa anche con l’indicazione del solo cognome del candidato, salve le ipotesi di omonimia tra i candidati, nel qual caso va indicato sia il nome che il cognome pena la non attribuzione della preferenza;

l’invalidità di una singola preferenza, ai sensi del comma precedente, non rende nulla l’intera scheda di votazione rimanendo valide le altre preferenze espresse nella scheda.

 

2. Il  numero complessivo dei Delegati è fissato in cinque volte il numero dei Consigli dell’Ordine. Ogni Ordine circondariale, oltre al Presidente, è rappresentato da almeno un delegato indipendentemente dal numero degli iscritti. L’attribuzione dei residui delegati da eleggere da parte di ciascun Ordine viene effettuata proporzionando il numero residuo dei delegati da eleggere a livello nazionale al numero degli avvocati iscritti in albo alla data del 31 dicembre precedente ed approssimando per difetto all’unità . Il numero dei delegati per ciascun circondario è determinato dall’Organismo uscente entro il 30 aprile dell’anno congressuale.       .

 

3. Al Congresso sono delegati di diritto i Presidenti dei Consigli dell’Ordine; altresì, partecipano di diritto i Presidenti del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Nazionale di Previdenza Forense, delle Unioni territoriali ed i Presidenti o Segretari delle Associazioni forensi indicate all’art. 5, comma 1.        

 

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
 

ART. 2 SPESE PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

 

1. Le spese per le elezioni dei delegati e per la loro partecipazione al Congresso ed alla Conferenza Nazionale sono a carico del Consiglio dell’Ordine circondariale secondo le modalità stabilite da ciascun Ordine.        

 

 

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
 

ART. 3 CONFERENZA NAZIONALE FORENSE, ULTRATTIVITA’ DEI DELEGATI

 

1. I delegati congressuali rimangono in carica quali delegati della Conferenza Nazionale dell’Avvocatura da tenersi entro la fine dell’anno successivo a quello di chiusura del Congresso Nazionale Forense, nonché per eventuali Congressi straordinari che dovessero tenersi nel biennio.        

 

 

 

 

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
 

ART. 4 ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA

 

1. L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.), eletto in sede congressuale, è l’organo statutario al quale il Congresso conferisce il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo ogni iniziativa politica ritenuta utile per la conservazione e la tutela dell’indipendenza dell’Avvocatura, la tutela delle funzioni degli Avvocati dentro e fuori il processo, la salvaguardia dell’autonomia e della libertà della professione forense, nonché per la difesa dei diritti Costituzionali dei cittadini tramite l’attuazione del “giusto processo”, il libero accesso alla giurisdizione assicurando la tutela del contraddittorio tra le parti nel rispetto dei deliberati congressuali.

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.) valorizza nella sua azione le competenze specifiche dei suoi componenti.

       
2. L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (O.U.A.), inoltre:        
a) tramite il Presidente, rappresenta ed assicura l’unitarietà dell’azione e dell’indirizzo politico delle diverse componenti dell’Avvocatura;        
b) promuove ogni azione politica ritenuta utile per la conservazione e la tutela dell’indipendenza dell’Avvocatura, la tutela delle funzioni degli Avvocati dentro e fuori il processo, la salvaguardia dell’autonomia e della libertà della professione forense, nonché per la difesa dei diritti Costituzionali dei cittadini tramite l’attuazione del “giusto processo”, il libero accesso alla giurisdizione assicurando la tutela del contraddittorio tra le parti nel rispetto dei deliberati congressuali.        
c) cura strumenti d’informazione sugli argomenti di natura politica per l’Avvocatura e della professione e, tramite i Consigli dell’Ordine territoriali, ne cura la diffusione tra gli iscritti.     ) cura strumenti d’informazione sugli argomenti di politica forense riguardanti l’Avvocatura e lo svolgimento della professione e, tramite i Consigli dell’Ordine territoriali, ne cura la diffusione tra gli iscritti.  
3. E’ fatto salvo il principio del rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali riconosciute dalla legge in capo al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, ai Consigli dell’Ordine ed Unioni Regionali. .      
4. L’Organismo non persegue scopi di lucro.        
5. La durata dell’Organismo è biennale        
6. L’Organismo Unitario è composto:

a) da componenti eletti in sede congressuale dai Delegati;

b) da componenti eletti in sede congressuale dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine;

c) da componenti in rappresentanza delle Associazioni forensi indicate all’art. 5, comma 1

       
7. Il Presidente è eletto dalle diverse componenti dell’Organismo e lo rappresenta.   7. Il Presidente rappresenta l’Organismo e presiede l’assemblea.    

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
ART. 5

COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO

    ART. 5 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO: LA GIUNTA  
1. L’Organismo Unitario è composto da 27 membri, oltre al Presidente eletto ai sensi dell’art. 6, comma 5, di cui:   1. L’Organismo Unitario è composto da 15 membri di cui: 1.  L’Organismo Unitario è composto da una giunta esecutiva di 20 membri più il presidente  che attua le linee politiche nel rispetto dei deliberati congressuali e da un’assemblea di 40 membri che supporta la giunta nell’attività di ricerca e analisi sulle tematiche oggetto dei deliberati congressuali, che mantiene un costante rapporto di informazione con il territorio e che approva il bilancio dell’organismo.

La giunta è così composta:

 

1. Composizione dell’Organismo Unitario L’Organismo Unitario è composto da 27 membri di cui:

 

– 1/3 (nel numero di 9) eletto dai delegati al Congresso; per la loro elezione hanno elettorato attivo i delegati congressuali, esclusi i Presidenti COA e delle Unioni territoriali, ed elettorato passivo i delegati congressuali.

La carico di componente dell’Organismo è incompatibile con la carica di Presidente o Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

L’incompatibilità deve essere rimossa entro i 15 successivi all’elezione ed alla accettazione della carica.

  – 1/3 (nel numero di 5) eletto dai delegati al Congresso; per la loro elezione hanno elettorato attivo e passivo i soli delegati congressuali, esclusi i Presidenti COA;

 

con incompatibilità con la carica di Presidente e Consigliere Nazionale Forense, di Presidente e Consigliere dell’Ordine, di Presidente, Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei delegati di Cassa Forense,  da rimuovere entro 15 giorni successivi alla elezione ed alla accettazione della carica.   

n° 10 candidati eletti dai delegati al Congresso; per la loro elezione hanno elettorato attivo i delegati congressuali, esclusi i Presidenti COA e delle Unioni territoriali, ed elettorato passivo i delegati congressuali.

 

Non possono essere eletti dai delegati al congresso i soggetti che già ricoprono la carica di Presidente e di Consigliere  di un Consiglio dell’Ordine degli avvocati al momento della votazione.

 

 

quota A – 1/3 (9) in rappresentanza del Congresso; hanno elettorato attivo i delegati congressuali, esclusi i Presidenti COA ed elettorato passivo i delegati congressuali (con incompatibilità con la carica di Presidente e Consigliere COA da rimuovere entro i 15 giorni successivi all’elezione)

 

– 1/3 (nel numero di 9) eletto dai Presidenti dei COA e delle Unioni regionali; per la loro elezione hanno elettorato attivo e passivo i Presidenti COA e delle Unioni regionali, senza alcuna incompatibilità;   1/3 (nel numero di 5) N° 5 candidati eletti dai Presidenti dei COA  e delle Unioni regionali; per la loro elezione hanno elettorato attivo e passivo i Presidenti COA e delle Unioni regionali, senza alcuna incompatibilità quota B – 1/3 (9) in rappresentanza dei COA; hanno elettorato attivo i Presidenti COA ed elettorato passivo i delegati congressuali (senza alcuna incompatibilità)
– 1/3 (nel numero di 9) in rappresentanza delle Associazioni forensi (in persona dei legali rappresentanti o loro delegati), fra le quali hanno diritto, quali associazioni generaliste maggiormente rappresentative ad un rappresentante ciascuna l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, l’ UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI, l’ UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE;

mentre i residui 5 seggi competono alle altre Associazioni maggiormente rappresentative o specialistiche, individuate ai sensi del regolamento approvato in data 16.07.2014 dal Consiglio Nazionale Forense o riconosciute ai sensi dell’art. 9 della legge 247/2012, con rotazione semestrale tra le stesse, privilegiando nelle deliberazioni l’area di competenza o di specializzazione in relazione all’oggetto della delibera, salvo diversa intesa unanime delle suddette altre Associazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perdita in capo ad un’associazione dei requisiti di cui al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.07.2014 o dei requisiti per quelle riconosciute ai sensi dell’art. 9 della legge 247/2012 comporta la decadenza del diritto ad essere componente dell’Organismo Unitario;

così come il riconoscimento di nuove associazioni tra quelle maggiormente rappresentative o tra quelle specialistiche nell’elenco tenuto dal Consiglio Nazionale Forense comporta il diritto a far parte dell’Organismo unitario nell’ambito della indicata rotazione.

In ogni caso il numero dei componenti di diritto delle associazioni aventi diritto di voto non può superare le nove unità, fatta salva la presenza di un rappresentante ciascuno nell’organismo per l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, L’UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI, l’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, fino a quando queste associazioni conserveranno i requisiti previsti nel regolamento approvato in data 16.07.2014 dal Consiglio Nazionale Forense.

  – 1/3 (nel numero di 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mentre il residuo seggio compete alle altre Associazioni maggiormente rappresentative, con rotazione bimestrale tra le stesse, privilegiando nelle deliberazioni l’area di competenza o di specializzazione in relazione all’oggetto della delibera, salvo diversa intesa unanime delle suddette altre Associazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perdita in capo ad un’associazione dei requisiticomporta la decadenza del diritto ad essere componente dell’Organismo Unitario; così come il riconoscimento di nuove associazioni tra quelle maggiormente rappresentative comporta il diritto a far parte dell’Organismo unitario nell’ambito della indicata rotazione.

 

 

 

 

 

 

In ogni caso il numero dei componenti di diritto delle associazioni aventi diritto di voto non può superare le cinque unità, fatta salva la presenza di un rappresentante ciascuno nell’organismo per l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, l’UNIONE CAMERE CIVILI, l’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, fino a quando queste associa-zioni conserveranno i requisiti previsti.

n° 5 componenti in rappresentanza delle Associazioni forensi (in persona dei legali rappresentanti o loro delegati), fra le quali hanno diritto, quali associazioni generaliste maggiormente rappresentative ad un rappresentante ciascuna l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, l’ UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI, l’ UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE;

 

mentre il residuo quinto seggio compete alle altre Associazioni maggiormente rappresentative specialistiche, individuate ai sensi del regolamento approvato in data 16.07.2014 dal Consiglio Nazionale Forense o riconosciute ai sensi dell’art. 9 della legge 247/2012. La scelta del quinto componente avviene in sede congressuale con votazione a maggioranza tra le predette altre associazioni. Nelle riunioni di giunta aventi ad oggetto tematiche relative a materie specialistiche il diritto di voto del quinto componente potrà essere attribuito dal Presidente all’associazione dell’area di competenza o di specializzazione oggetto della delibera, salvo diversa intesa unanime delle suddette altre Associazioni.

La convocazione per l’elezione del quinto in sede congressuale viene curata dal Presidente uscente dell’OUA.

In ogni caso tutte le Associazioni maggiormente rappresentative che non sono membri di giunta  possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta stessa.

 

La perdita in capo ad un’associazione dei requisiti di cui al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.07.2014 o dei requisiti per quelle riconosciute ai sensi dell’art. 9 della legge 247/2012 comporta la decadenza del diritto ad essere componente dell’Organismo Unitario; così come il riconoscimento di nuove associazioni tra quelle maggiormente rappresentative o tra quelle specialistiche nell’elenco tenuto dal Consiglio Nazionale Forense comporta il diritto a far parte dell’Organismo unitario nell’ambito della indicata rotazione.

 

In ogni caso il numero dei componenti di diritto delle associazioni aventi diritto di voto non può superare le cinque unità, fatta salva la presenza di un rappresentante ciascuno nell’organismo per l’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, l’UNIONE CAMERE CIVILI, l’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, fino a quando queste associazioni conserveranno i requisiti previsti nel regolamento approvato in data 16.07.2014 dal Consiglio Nazionale Forense.

 

quota C – 1/3 (9) di competenza delle Associazioni maggiormente rappresentative, fra le quali hanno diritto ad 1 rappresentante (in persona del suo legale rappresentante) le associazioni AIGA, ANF, UCPI, UCC mentre i residui 5 seggi competono (sempre in persona del suo legale rappresentante)alle altre Associazioni maggiormente rappresentative ovvero specialistiche di cui agli artt. 1, comma 3 e 9 della legge 247/2012 e relativi regolamenti di attuazione con rotazione semestrale, salvo diversa intesa unanime delle suddette altre Associazioni. In ogni caso l’OUA può decidere di invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altre Associazioni non facenti già parte dell’organismo
2. Chi partecipa all’Organismo quale componente eletto dai delegati Congressuali, o dai Presidenti dei COA e delle Unioni, o quale rappresentante di un’Associazione forense non può essere contemporaneamente componente dell’Organismo ad altro titolo, anche se eletto dai Delegati al Congresso o dai Presidenti dei Consigli e delle Unioni, e deve entro quindici giorni scegliere il titolo per cui partecipa.        
3. Alle riunioni dell’Organismo il Presidente può invitare anche altre Associazioni forensi che partecipano alla discussione, senza diritto di voto.     3. Alle riunioni della giunta dell’Organismo il Presidente invita anche le altre Associazioni forensi che possono partecipare alla discussione, senza diritto di voto.  
4. Modalità di votazione della quota dei rappresentanti eletti dai Delegati al Congresso:

Le elezioni si svolgono il giorno di chiusura del Congresso, a decorrere dalle ore 10 e fino alle ore 15,30, in quattro seggi elettorali distinti e così ripartiti:

– I seggio : elegge tre componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna). Votano i Delegati eletti al Congresso nei Distretti della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna;

– II seggio : elegge due componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Centro (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise). Votano i Delegati eletti al Congresso nei Distretti del Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise;

– III seggio : elegge due componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Sud (Puglia Campania, Basilicata e Calabria). Votano i Delegati eletti al Congresso nei Distretti della Puglia Campania, Basilicata e Calabria;

– IV seggio : elegge due componenti per tutti i Distretti compresi nella Regioni Sicilia e Sardegna. Votano i Delegati eletti al Congresso della Sicilia e Sardegna.

Nessuno può essere candidato in più di un seggio.

Risultano eletti coloro che nella macro area di ciascun seggio hanno riportato più voti; a parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità professionale.

Gli eletti non possono appartenere alla medesima Regione della stessa macro area, nel qual caso è eletto il candidato di altra Regione, che ha riportato più voti ed, a parità di voti, colui che ha maggiore anzianità professionale.Le candidature per ciascun seggio devono essere presentate al Presidente di ciascun seggio entro le ore 18 del giorno antecedente le votazioni e i nominativi dei candidati devono essere rese noti agli aventi diritto al voto mediante affissione di uno o più elenchi nel seggio di votazione dei candidati.

 

    4. Modalità di votazione della quota dei rappresentanti eletti dai Delegati al Congresso:

In Congresso, entro le ore 19 del giorno precedente la chiusura del Congresso, vengono presentate le liste con firme di presentazione di almeno 50 delegati (esclusi i Presidenti COA) appartenenti ad almeno 5 Distretti diversi.

Le liste devono rispettare l’equilibrio di genere per almeno 1/3 dei candidati e i candidati (in numero non superiore a 10) devono essere iscritti in albi tutti di Distretti diversi.

Le elezioni si svolgono il giorno di chiusura del Congresso, a decorrere dalle ore 14 e fino alle ore 16,30, in seggi elettorali distrettuali.

Il Presidente del COA distrettuale presiede il seggio – Votano i delegati congressuali del Distretto.

Si applica il sistema elettorale vigente per l’elezione del  Comitato dei delegati di Cassa Forense (voto di lista) ma con espressione di preferenza e con tutela dell’equilibrio di genere per almeno 1/3.

 

2. Elezione della quota (A) (rappresentanti del Congresso)

In Congresso, entro le ore 19 del giorno precedente la chiusura del Congresso, vengono presentate le liste con firme di presentazione di almeno 50 delegati (esclusi i Presidenti COA) appartenenti ad almeno 5 Distretti diversi.

Le liste devono rispettare l’equilibrio di genere per almeno 1/3 dei candidati e i candidati (in numero non superiore a 9) ed i candidati devono essere iscritti in albi tutti di Distretti diversi.

Ciascuna lista viene illustrata ai congressisti, nell’ordine di presentazione, da uno dei presentatori o dal primo indicato in lista.

Le elezioni si svolgono il giorno di chiusura del Congresso, a decorrere dalle ore 14 e fino alle ore 16,30, in seggi elettorali distrettuali.

Il Presidente del COA distrettuale presiede il seggio – Votano i delegati congressuali del Distretto.

Si applica il sistema elettorale vigente per l’elezione del  Comitato dei delegati di Cassa Forense (voto di lista) ma con espressione di preferenza e con tutela dell’equilibrio di genere per almeno 1/3.

5. Modalità di votazione della quota eletta dai Presidenti dei COA e delle Unioni:

Le elezioni si svolgono il giorno di chiusura del Congresso, a decorrere dalle ore 11.00 e fino alle ore 15,30, in quattro seggi elettorali distinti e così ripartiti:

– I seggio : elegge tre componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna). Votano i Presidenti dei COA e delle Unioni regionali dei Distretti della Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna;

– II seggio : elegge due componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Centro (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise). Votano i Presidenti dei COA e delle Unioni regionali dei Distretti del Lazio, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise;

– III seggio : elegge due componenti per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Sud (Puglia Campania, Basilicata e Calabria). Votano i Presidenti dei COA e delle Unioni regionali dei Distretti della Puglia Campania, Basilicata e Calabria;

– IV seggio : elegge due componenti per tutti i Distretti compresi nella Regioni Sicilia e Sardegna. Votano i Presidenti dei COA e delle Unioni regionali della Sicilia e Sardegna.

Ciascun Presidente del Consiglio dell’Ordine o di Unione regionale esercita il diritto di voto indipendentemente dal numero degli iscritti al proprio Ordine

Nessuno può essere candidato in più di un seggio.

Risultano eletti coloro che nella macro area di ciascun seggio hanno avuto più voti ed a parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità professionale.

Gli eletti non possono appartenere alla medesima Regione della stessa macro area, nel qual caso è eletto il candidato di altra Regione che ha riportato più voti ed a parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità professionale.Le candidature per ciascun seggio devono essere presentate al Presidente di ciascun seggio entro le ore 18 del giorno antecedente le votazioni e i nominativi dei candidati devono essere rese noti agli aventi diritto al voto mediante affissione di uno o più elenchi nel seggio di votazione dei candidati.

 

.

     

 

 

 

 

 

 

 

I seggio : elegge n° 1 componente per tutti i Distretti compresi nelle Regioni Nord Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II seggio : elegge n°1  componente per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Centro

 

 

 

 

III seggio : elegge n° 1 componente per tutti i Distretti compresi nelle Regioni del Sud

 

 

 

IV seggio : elegge n° 1 componente   per tutti i Distretti compresi nella Regione Sicilia e n° 1 componente  per tutti i Distretti compresi nella Regione Sardegna

3. Elezione della quota (B) (rappresentanti dei COA)

Le elezioni si svolgono il giorno di chiusura del Congresso, a decorrere dalle ore 14 e fino alle ore 16,30, in tre seggi elettorali distinti così ripartiti:

 

I seggio : elegge 2 componenti, votano i Presidenti dei COA che contano fino a 2.000 iscritti; ogni Presidente può esprimere 1 sola preferenza

 

 

 

 

 

 

 

 

II seggio : elegge 4 componenti, votano i Presidenti dei COA che contano da 2.001 a 10.000 iscritti; ogni Presidente può esprimere fino a 3 preferenze

 

 

III seggio : elegge 3 componenti, votano i Presidenti dei COA che contano più di 10.000 iscritti ed i Presidenti delle Unioni territoriali; ogni Presidente può esprimere fino a 2 preferenze

Per l’assegnazione al rispettivo seggio si fa riferimento al numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente come certificato ai fini dell’iscrizione al Congresso.

Ciascun seggio è presieduto dal Presidente più anziano di età

 

6. Ciascun seggio è presieduto dal Presidente della macro area con maggiore anzianità professionale che, terminato lo spoglio, verbalizza i risultati e li comunica al Presidente dell’Organismo Unitario.     6. Ciascun seggio è presieduto dal Presidente della macro area con maggiore anzianità che terminato lo spoglio verbalizza i risultati e li comunica al Presidente uscente dell’Organismo Unitario.  
7. Il Presidente dell’Organismo uscente ricevuti i verbali, secondo le regole del presente Statuto, proclama gli eletti.        
8. Il Consiglio Nazionale Forense, sentiti gli interessati, decide entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, in ordine alle contestazioni che dovessero sorgere a seguito dell’elezione, purché promosse con reclamo da indirizzarsi al CNF stesso entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, e può disporre la ripetizione delle operazioni di voto per il seggio solo se i voti annullati possono influire sui risultati complessivi dell’elezione per il singolo seggio. Nel frattempo il nuovo Organismo viene comunque insediato e svolge le sue funzioni. I componenti eletti nelle elezioni ripetute vanno a sostituire i precedenti dal giorno successivo alla proclamazione dei nuovi risultati.     8. Il Consiglio Nazionale Forense, sentiti gli interessati, decide in ordine alle contestazioni che dovessero sorgere a seguito dell’elezione entro 30 giorni dal ricevimento, purché promosse con reclamo da indirizzarsi al CNF stesso entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Il CNF può  disporre la ripetizione delle operazioni di voto per il seggio solo se i voti annullati possono influire sui risultati complessivi dell’elezione per il singolo seggio.  
         
Disposizione temporanea per la prima elezione:

I. Per la prima elezione le votazioni si svolgono, per tutti i Distretti, il trentesimo giorno successivo alla chiusura del Congresso, con separati seggi tra i Delegati eletti al Congresso ed i Presidenti dei Consigli dell’Ordine presso la sede dei COA distrettuali dalle ore 10 alle ore 18; il voto viene esercitato nel Distretto in cui si è iscritti all’albo. Ciascun seggio è presieduto dal Presidente dell’Ordine Distrettuale o Consigliere dallo stesso delegato ed i risultati dopo la chiusura del seggio vengono verbalizzati e sono trasmessi con plico raccomandato, o mediante posta elettronica certificata, firmata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale, al Consiglio Nazionale Forense. Le candidature devono essere presentate dall’interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, al Presidente del seggio del Distretto in cui è iscritto il candidato entro le ore 10 del giorno antecedente le votazioni; i nominativi dei candidati devono essere immediatamente comunicati, a pena di inammissibilità della candidatura, a cura dell’interessato anche agli altri Presidenti degli altri Ordini distrettuali di ciascuna macroarea per poter adempiere alla formalità di cui al comma 2.

  1. I nominativi dei candidati devono essere rese noti agli aventi diritto al voto mediante affissione di uno o più elenchi in ciascun seggio.

III. I Presidenti delle Unioni regionali votano presso il Consiglio Nazionale Forense in un seggio a loro riservato ed aperto dalle ore 10 alle ore 18 del trentesimo giorno successivo alla chiusura del Congresso presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense o Consigliere dallo stesso delegato; terminate le operazioni di voto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense verbalizza i risultati.

IV. Il Consiglio Nazionale Forense, secondo le regole del presente Statuto, provvede a proclamare gli eletti e decide in ordine alle contestazioni eventualmente sorte, ai sensi dell’art.  5 comma 8 del presente Statuto.

V. Sino alla proclamazione degli eletti ai sensi del comma IV rimangono in carica i componenti l’attuale Organismo (Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere, Giunta ed Assemblea).

 

 

I. Per la prima elezione le votazioni si svolgono, per tutti i Distretti, il trentesimo il sessantesimo giorno successivo alla chiusura del Congresso, con separati seggi tra i Delegati eletti al Congresso ed i Presidenti dei Consigli dell’Ordine presso la sede dei COA distrettuali dalle ore 10 alle ore 18; il voto viene esercitato nel Distretto in cui si è iscritti all’albo. Ciascun seggio è presieduto dal Presidente dell’Ordine Distrettuale o Consigliere dallo stesso delegato ed i risultati dopo la chiusura del seggio vengono verbalizzati e sono trasmessi con plico raccomandato, o mediante posta elettronica certificata, firmata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale, al Consiglio Nazionale Forense.

 

 

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative alla prima elezioni, si condivide la proposta formulata da Sergio Paparo.

  Disposizione transitoria

 

Per la prima elezione le elezioni si svolgono entro 30 giorni dalla chiusura del Congresso, presso la sede dei COA distrettuali, nello stesso giorno per tutti i Distretti, dalle ore 12 alle ore 18.

Ciascun seggio è presieduto dal Presidente dell’Ordine Distrettuale ed i risultati sono trasmessi al Consiglio Nazionale Forense che secondo le regole del presente Statuto provvede a proclamare gli eletti

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
    ART. 5-BIS

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

ART. 6 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO: L’ASSEMBLEA

 

 
    1. Contemporaneamente alle elezioni di cui all’articolo presedente, i delegati congressuali si riuniranno in assemblea su base regionale, per eleggere, al loro interno, i rappresentanti territoriali in misura pari a

1 rappresentante per le regioni aventi sino a 5000 iscritti;

2 rappresentanti per le regioni aventi più di 5000, e sino a 15000 iscritti;

3 rappresentanti per le regioni aventi più di 15000, e sino a 30000 iscritti;

4 rappresentanti per le regioni aventi più di 30000 iscritti.

L’assemblea è costituita da 40 componenti da eleggersi con modalità che consentano la rappresentanza dei distretti in proporzione al numero degli avvocati iscritti in albo alla data del 31 dicembre precedente (si veda conteggio proposto da ANF alla riunione del 19 luglio).

L’assemblea si riunirà almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta la giunta lo riterrà necessario.

L’assemblea ha il compito di svolgere l’attività di studio, di indagine, di analisi, di raccordo con il territorio e di promozione delle istanze da esso derivanti, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Organismo. Inoltre l’Assemblea avrà il compito di coordinare le commissioni di studio per elaborare progetti e mozioni in occasione della Conferenza e del Congresso Straordinario e Ordinario.

I lavori dell’assemblea verranno coordinati dalla giunta.

 
    2. Ciascuna assemblea è presieduta dal Presidente dell’Ordine Distrettuale con il maggior numero di iscritti che, terminato lo spoglio, verbalizza i risultati e li comunica al Presidente dell’Organismo Unitario uscente. I. Per la prima elezione le votazioni si svolgono, per tutti i Distretti, il sessantesimo giorno successivo alla chiusura del Congresso, con separati seggi tra i Delegati eletti al Congresso ed i Presidenti dei Consigli dell’Ordine presso la sede dei COA distrettuali dalle ore 10 alle ore 18  
    3.I voti di preferenza dovranno essere limitati ai due terzi dei componenti da eleggere complessivamente. Nell’ambito dei due terzi, almeno la metà delle preferenze, approssimata per difetto, dovrà essere riservata al genere meno rappresentato.    
    4. Il Presidente dell’Organismo uscente ricevuti i verbali, secondo le regole del presente Statuto, proclama gli eletti.    
    5. l’Assemblea si riunisce almeno quattro volte all’anno per :

ü  Approvare il bilancio dell’Organismo Unitario;

ü  verificare lo stato di attuazione dei deliberati congressuali;

ü  formulare proposte e suggerimenti per l’attuazione delle delibere congressuali;

ü  esaminare e discutere la Relazione del Presidente dell’Organismo Unitario sull’attività svolta ;

ü  segnalare all’attenzione dell’Organismo Unitario problematiche emergenti che necessitano di trattazione e di approfondimento;

ü  proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente dell’Organismo Unitario, se sottoscritta da almeno un terzo dei delegati eletti ;

   
    5. I rappresentanti territoriali assicurano l’informazione sulle attività dell’Organismo a tutti i delegati di cui all’art. 1.    

 

 

 

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
ART. 6 ORGANISMO UNITARIO, FUNZIONAMENTO, DISPOSIZIONI SULL’ELEZIONE DELLE CARICHE E SUL FINANZIAMENTO DELLO STESSO     ART. 7 ORGANISMO UNITARIO, FUNZIONAMENTO, DISPOSIZIONI SULL’ELEZIONE DELLE CARICHE E SUL FINANZIAMENTO DELLO STESSO  
1. L’Organismo Unitario è convocato dal Presidente ogni qualvolta si prospettino ragioni urgenti ed esigenza di assumere un deliberato e, comunque, almeno una volta al mese. Hanno diritto a partecipare ed intervenire alle riunioni dell’Organismo Unitario il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, o componente del Consiglio Nazionale da lui delegato, e il Presidente della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati, o componente da lui delegato.        
2. Le proposte aventi ad oggetto la approvazione di documenti o articolati devono essere depositate presso la Segreteria dell’Organismo Unitario almeno il giorno prima dell’inizio della riunione dell’Organismo; il Presidente può sempre consentire la presentazione di proposte ed articolati nel corso della riunione.  L’Organismo delibera sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché su tutte le questioni che riguardano la professione forense, nel rispetto dei deliberati congressuali, valorizzando nella sua azione politica le competenze specifiche nella materia oggetto di delibera dei suoi diversi componenti. Ciascun componente dell’Organismo esercita il diritto di voto indipendentemente dal numero degli iscritti agli Ordini o degli aderenti all’associazione. Non è ammessa delega ad altri componenti dell’Organismo per esercitare il voto.       2. L’Organismo Unitario disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

 

3. L’Organismo, qualora non si raggiunga l’unanimità sul testo della delibera da assumere, indica nel suo deliberato anche le proposte di minoranza, purché abbiano riportato almeno un terzo dei voti a favore.        
4. Il Presidente dell’Organismo è eletto nelle modalità previste dal comma 5 dai componenti dell’Organismo alla prima riunione, da svolgersi entro trenta giorni dalle elezioni dei suoi componenti; egli assicura il rispetto delle delibere congressuali da parte dell’Organismo e cura, auspicabilmente d’intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e con quello della Cassa di Previdenza ( quest’ultimo per le sole materie di sua competenza), i rapporti con il Ministro della giustizia e con ogni altra istituzione politica, sulla base delle delibere prese dall’Organismo. ai sensi del comma 3. L’Organismo, sino all’elezione del nuovo Presidente, è presieduto dal componente con maggiore anzianità professionale     4. Il Presidente dell’Organismo è eletto dal Congresso. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno 50 delegati appartenenti a 5 distretti diversi, così come previsto per i candidati in lista che andranno a comporre la quota della Giunta eletta dal Congresso.

Le elezioni si svolgono il giorno di chiusura del Congresso, a decorrere dalle ore 10 e fino alle ore 15,30 su unico seggio nazionale. Sarà eletto chi prenderà al primo turno il 50%+1.

Al delegato saranno date tre schede, di cui una per l’elezione del Presidente, una per l’elezione della Giunta ed una per l’elezione dell’Assemblea.

 
5. Il Presidente è eletto da tutti, e fra tutti, i componenti dell’OUA.

L’elezione avviene a maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti nelle prima votazione; in difetto si procederà al ballottaggio fra i primi due più votati ed a parità di voti è eletto colui che ha maggiore anzianità professionale. La carica di Presidente dell’OUA è incompatibile con la carica di Presidente e di Consigliere di COA o di Presidente delle Associazioni forensi facenti parte dell’Organismo; l’incompatibilità dovrà essere rimossa entro i 15 giorni successivi all’elezione ed alla accettazione della carica. La mancata rimozione dell’incompatibilità comporta la decadenza dalla carica. Nel caso di elezione a Presidente del legale rappresentante di associazioni, gli subentra il nuovo legale rappresentante della sua associazione; così come, nel caso di Presidente eletto dai Presidenti dei COA e delle Unioni o nella componente eletta dal Congresso, gli subentra il primo dei non eletti nella stessa macroaerea.

A ciascuna delle due componenti che non hanno espresso il Presidente compete che nel suo ambito venga eletto, da parte di tutti i componenti dell’Organismo, un Vicepresidente

       
6. Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti, da e fra tutti i componenti dell’OUA; l’elezione avviene a maggioranza qualificata di 2/3 di tutti i componenti dell’Organismo Unitario presenti nella prima votazione; in difetto si procederà al ballottaggio tra i primi due più votati ed a parità di voti è eletto colui che ha maggiore anzianità professionale.        
7. Il Segretario stende il verbale e custodisce i libri verbali delle riunioni.  Il Tesoriere cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile,  il rendiconto, accompagnandolo da idonea relazione e lo sottopone all’Organismo per l’approvazione. Nessuna spesa può essere deliberata senza che ne sia preventivamente informato il Tesoriere, che ne verifica la conformità ai fini statutari ed il rispetto del Bilancio preventivo approvato. Nella gestione finanziaria l’Organismo si atterrà a criteri di risparmio, contenendo le spese di gestione nell’ambito del contributo fissato dal Congresso.        
8. L’Organismo approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo    dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.  I detti bilanci dovranno essere inviati entro 15 giorni dalla loro approvazione ai Consigli dell’Ordine.        
9. L’ammontare del contributo a carico degli Ordini è fissato per ogni biennio dal Congresso.  Il contributo, inserito nel bilancio del Consiglio tra le spese ordinarie di gestione, è ripartito in base al numero degli iscritti di ciascun Ordine risultante al 31 dicembre dell’anno precedente secondo i criteri che saranno determinati in sede Congressuale; in ogni caso la contribuzione per ciascun Ordine non potrà superare euro 60.000,00 annui. Il contributo rientra nelle spese di gestione dello stesso Ordine così come previsto dal comma 3 dell’art. 29 della legge 247/2012. Gli Ordini sono obbligati a versare il contributo fissato dall’Organismo per il funzionamento dell’Organismo. L’eventuale omesso versamento viene segnalato al CNF per ogni, eventuale, conseguente provvedimento; l’omesso versamento – se non sanato prima dell’inizio del Congresso o della Conferenza Nazionale – comporterà la sospensione dei diritti congressuali e dell’elettorato attivo e passivo degli iscritti dell’Ordine inadempiente a partire dalla Conferenza o dal Congresso Nazionale successivi        
10. L’Organismo predispone ed approva il Regolamento per il suo funzionamento.     10. La giunta dell’Organismo predispone ed approva il Regolamento per il suo funzionamento e per il funzionamento dell’Assemblea. 10. L’Organismo predispone ed approva il Regolamento per il suo funzionamento.

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
 

ART. 7 MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO E/O DELLA PARTE ELETTA NEL CONGRESSO DELL’ORGANISMO

 

1. I Delegati per il Congresso, compresi quelli di diritto indicati al comma 3 dell’art.1, partecipano intervengono di diritto alla Conferenza Nazionale, e in questa sede possono proporre, purché la mozione sia appoggiata da almeno un decimo dei Delegati appartenenti ad almeno 9 Distretti diversi, una delibera di sfiducia nei confronti del Presidente e della parte eletta dai Delegati stessi nel Congresso per inattività dell’Organismo o per mancato rispetto di quanto previsto nel presente statuto o dei deliberati congressuali.  

 

      Sopprimere tutto l’articolo
2. A seguito dell’approvazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto, della delibera di sfiducia la parte sfiduciata decade e si provvede alla sua  rielezione, in sede di Conferenza e secondo le regole previste nel presente statuto per l’elezione in sede congressuale.        

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
 

ART.8 DECADENZA E SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE ELETTO DELL’ORGANISMO

 

1. I componenti dell’OUA eletti in sede congressuale decadono se non partecipano senza giusto motivo a tre riunioni dell’Organismo.        
2 In caso di decadenza e/o subentro del primo dei non eletti e in ogni altro caso in cui si renda necessario sostituire un singolo componente dell’OUA eletto nella quota congressuale, ovvero nella quota dei Consigli dell’Ordine e delle Unioni, subentra quale componente dell’OUA il primo dei non eletti della rispettiva quota [fermo il rispetto del divieto di più di un rappresentate per Regione].        
A        
 

ART. 10 MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO

 

 
1. Il presente statuto può essere modificato solo con delibere che siano approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 1        

 

Testo Rosa

integrato al 12/09

UNCC ANF AIGA Emendamenti Paparo
MOZIONE SUL REGOLAMENTO        
Il XXXII Congresso Nazionale Forense, riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014, preso atto che occorre disporre un Regolamento per l’elezione dei Delegati al Congresso, anche nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione, e che occorre disciplinare – oltre alle operazioni elettorali – eventuali reclami e contestazioni che dovessero insorgere sulle elezioni, approva il seguente regolamento:   Questa mozione non occorre : il compito di redigere e approvare il regolamento congressuale, semmai sulla base di raccomandazioni provenienti dallo stesso Congresso, può essere affidato alla assemblea dei rappresentanti territoriali che provvederanno, sulla base di proposta formulata dall’Organismo Unitario, nella prima riunione.    
Art. 1 ELEZIONE DEI DELEGATI E DEI COMPONENTI DI DIRITTO DEL CONGRESSO.     Art. 1 ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO.  
1. Le elezioni si svolgono assemblee congressuali su base circondariale finalizzate principalmente alla presentazione dei candidati, nonché dei relativi programmi elettorali. I seggi elettorali, presieduti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati o suoi delegati, si aprono in prosecuzione dell’assemblea e rimangono aperti per almeno due e non più di cinque giorni consecutivi e per non meno di 3 ore al giorno. 1. Le elezioni si svolgono mediante assemblee congressuali su base circondariale finalizzate principalmente alla presentazione dei candidati, nonché dei relativi programmi elettorali. I seggi elettorali, presieduti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati o suoi delegati, si aprono in prosecuzione dell’assemblea e rimangono aperti per almeno due e non più di cinque giorni consecutivi e per non meno di 3 ore al giorno.   1. Le elezioni si svolgono in assemblee su base circondariale finalizzate principalmente alla presentazione dei candidati, nonché dei relativi programmi elettorali. I seggi elettorali, presieduti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati o suoi delegati, si aprono in prosecuzione dell’assemblea e rimangono aperti per almeno due e non più di cinque giorni consecutivi e per non meno di 3 ore al giorno.  
2. I candidati possono depositare presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea elettiva manifestando la volontà di aggregarsi in forma di lista, eventualmente anche contraddistinta da un motto.        
3. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a due terzi, arrotondato per difetto, di quello dei componenti da eleggersi.        
4. In ossequio all’art. 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012, il limite di preferenze di cui al comma precedente non opera se le stesse sono espresse in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei delegati da eleggere. 4. In ossequio all’art. 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012, il limite di preferenze di cui al comma precedente non opera se le stesse sono espresse in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei delegati da eleggere.      
5. In caso di presentazione di lista la stessa può essere ammessa solo se assicura l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012 in ossequio all’art. 51 della Costituzione ed ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso di presentazione della lista il voto dato alla lista, senza espressione di preferenze all’interno della stessa, si intende dato a tutti ed ad ogni singolo candidato della lista. Il Consiglio dell’Ordine circondariale verifica e delibera l’esclusione delle liste che non rispettino quanto previsto nel presente comma. 5. In caso di presentazione di lista questa deve avere un numero di candidati non superiore ai due terzi, arrotondato per difetto dei component da eleggersi e  la stessa può essere ammessa solo se assicura l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012 in ossequio all’art. 51 della Costituzione ed ai sensi del comma 6 del presente articolo. In caso di presentazione della lista il voto dato alla lista, senza espressione di preferenze all’interno della stessa, si intende dato a tutti ed ad ogni singolo candidato della lista. Il Consiglio dell’Ordine circondariale verifica e delibera l’esclusione delle liste che non rispettino quanto previsto nel presente comma.   5. In caso di presentazione di lista la stessa può essere ammessa solo se assicura l’equilibrio fra i generi di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012 in ossequio all’art. 51 della Costituzione ed ai sensi del comma 6 del presente articolo.

Il Consiglio dell’Ordine circondariale verifica e delibera l’esclusione delle liste che non rispettino quanto previsto nel presente comma.

 

 
6. L’espressione del voto è nulla:

a) se la scheda utilizzata per il voto medesimo non è vidimata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato;

b) se esprime un numero di preferenze in violazione della previsione di cui di cui all’art. 28, comma 2, della legge 247/2012 in ossequio all’art. 51 della Costituzione.

       
7. La singola preferenza, nel caso di schede che non siano precompilate con i nominativi dei candidati, può essere espressa anche con l’indicazione del solo cognome del candidato, salve le ipotesi di omonimia tra i candidati, nel qual caso va indicato sia il nome che il cognome pena la non attribuzione della preferenza.     7. La singola preferenza, nel caso di schede che non siano precompilate con i singoli  nominativi dei candidati e comunque senza alcuna indicazione delle liste , può essere espressa anche con l’indicazione del solo cognome del candidato, salve le ipotesi di omonimia tra i candidati, nel qual caso va indicato sia il nome che il cognome pena la non attribuzione della preferenza  
8. L’invalidità di una singola preferenza, ai sensi del comma precedente, non rende nulla l’intera scheda di votazione rimanendo valide le altre preferenze espresse nella scheda.        
9. E’ valida la scheda che contiene l’espressione di un numero di preferenze inferiore rispetto a quelle consentite dal presente regolamento.        
10. All’orario di chiusura dopo che tutti i presenti nel seggio hanno votato, il Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato dichiara chiusa la votazione. Il Presidente o suo delegato, coadiuvato dai componenti del seggio, procede, senza aprirle, a contare le schede votate e da atto a verbale della coincidenza del numero tra votanti e schede votate. Verificata la detta coincidenza si procede allo spoglio. Terminato lo spoglio vengono annotati i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede “bianche” e delle schede “nulle”. Di tutte le operazioni compiute e delle contestazioni presentate viene redatto verbale.     10. All’orario di chiusura dopo che tutti i presenti nel seggio hanno votato, il Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato dichiara chiusa la votazione. Il Presidente o suo delegato, coadiuvato dai componenti del seggio, procede, senza aprirle, a contare le schede votate e da atto a verbale della coincidenza del numero tra votanti e schede votate. Verificata la detta coincidenza si procede allo spoglio.

Le operazioni di spoglio vengono svolte dal Presidente e dal segretario del consiglio dell’Ordine coadiuvati dagli altri consiglieri non candidati.

Terminato lo spoglio vengono annotati i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede “bianche” e delle schede “nulle”. Di tutte le operazioni compiute e delle contestazioni presentate viene redatto verbale

 
11. E’ consentito l’utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio nel rispetto delle seguenti specifiche tecniche di cui all’allegato A) del presente regolamento.        
ART. 2. RECLAMI E CONTESTAZIONI SULL’ELEZIONI DEI DELEGATI        
1. I reclami possono essere presentati dai candidati con dichiarazione da inserire nel verbale nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio, e sempre a verbale subito dopo il termine dello spoglio e la proclamazione degli eletti e comunque prima della chiusura del verbale che accerti l’assenza di contestazioni. I reclami devono essere motivati e possono avere per oggetto:

a) l’irregolare svolgimento delle operazioni di convocazione delle elezioni o di svolgimento delle operazioni di voto;

b) la mancata coincidenza del numero tra votanti e schede votate;

c) l’errato conteggio dei voti;

d) l’errata attribuzione dei voti o delle preferenze.

       
3. Il Consiglio dell’Ordine conserva copia dei verbali e delle schede fino a quando le consultazioni sono dichiarate chiuse e proclamati ufficialmente i risultati; se viene presentato reclamo i verbali e le schede vengono trasmessi all’Ufficio Elettorale Distrettuale, in assenza di reclamo o dopo la decisione dell’Ufficio Elettorale Distrettuale possono essere distrutte.     3. Il Consiglio dell’Ordine conserva copia dei verbali e delle schede fino a quando le consultazioni sono dichiarate chiuse e proclamati ufficialmente i risultati; se viene presentato reclamo i verbali e le schede vengono trasmessi entro 3 giorni all’Ufficio Elettorale Distrettuale, in assenza di reclamo o dopo la decisione dell’Ufficio Elettorale Distrettuale possono essere distrutte  
Allegato A

1. Il sistema informatico di voto e di scrutinio per le elezioni dei Delegati dovrà assicurare almeno le seguenti caratteristiche:

a) deve prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;

b) deve essere assicurata una particolare procedura per l’attivazione che preveda l’utilizzo di almeno due o più password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate; almeno una password sarà rilasciata al Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato ed un’altra al referente informatico designato, contestualmente all’inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) deve prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso delle password;

d) deve prevedere che il riconoscimento e quindi l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga, previa identificazione dello stesso, tramite apposite funzioni che consentono al sistema di verificare: l’identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge, con l’inserimento del codice fiscale o con l’inserimento di un codice casuale generato per ogni votante; controlli la registrazione dell’avente diritto al voto;  verifichi che il votante non abbia già votato e registri l’avvenuta voto da parte dell’iscritto;

e) deve prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una ‘’scheda di voto’’ che dal votante sarà deposta, previa possibilità di verifica personale sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna e che rispetti la segretezza del voto e riporti esclusivamente la scelta effettuata dal votante;

f) deve prevedere che “blocchi” al termine del voto di ogni iscritto la postazione in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;

g) deve prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi consenta la procedura di “sospensione”, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la “riattivazione” delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione dovranno essere effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);

g) deve prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o consentire di accedere ai risultati fino al momento in cui non verrà effettuata la chiusura definitiva delle votazioni, ad eccezione della verifica del numero complessivo dei votanti fino a quel momento e del numero parziale dei votanti per ciascun diverso giorno di votazione;

h) deve prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla lettera b), consenta di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso al sistema e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema fornisca i risultati

i) deve registrare su disco fisso non manomissibile tutte le operazioni di voto, salvaguardando la segretezza del voto.

       
2. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico si accerta prima dell’inizio del voto accerta il funzionamento del sistema ed il rispetto delle caratteristiche di cui al comma che precede.        
3. L’accesso alle postazioni elettorali, che dovranno garantire la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante, deve essere poi controllato che ogni votante deponga nell’urna la ricevuta del suo voto.        
4. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, verranno sigillate e conservate. L’apertura delle urne e l’esame delle relative ricevute avverranno solo in caso di reclamo avverso i risultati elettorali presentato secondo le modalità e per le motivazioni previste nel regolamento per l’elezione dei Delegati al Congresso.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa