Le Società tra Avvocati: la proposta A.N.F. per il Congresso Nazionale Forense di Catania 2018

La possibilità di esercitare la professione in forma societaria è oggi prevista dall’art. 4-bis della legge ordinamentale forense n. 247 del 31.12.2012.

L’articolo 4-bis è stato a sua volta introdotto dalla legge annuale per la concorrenza e il mercato approvata lo scorso anno e segue al mancato esercizio, da parte del Governo, della delega contenuta in materia nell’art. 5 della L. 31.12.2012, n. 247, oggi abrogato.

L’Associazione Nazionale Forense ha sempre sostenuto l’idea delle aggregazioni professionali e, tra queste, quella delle società tra avvocati, anche con la presenza, mitigata dagli opportuni accorgimento, del socio di capitale.

Le resistenze sono state tante e tutte incomprensibili.

Fortunatamente, il tema oggi è tra quelli di cui si discuterà a Catania, ad ottobre prossimo, nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense e muove da una norma di legge vigente e dalla costituzione delle prime società per azioni tra avvocati.

L’A.N.F., dopo la conferenza di Bari del 2017 e il suo congresso di Palermo di quest’anno, presenta la sua proposta sulle società tra avvocati in vista dell’appuntamento catanese del mese prossimo.

Nel corso del consiglio nazionale, tenutosi a Roma il week end scorso, l’A.N.F. ha licenziato la proposta da illustrare all’avvocatura, alla politica e al legislatore.

Innanzitutto, lo stato dell’arte:

  • la legge 12.11.2011, n. 183, consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;
  • non è stata esercitata, da parte del Governo, la delega contenuta nell’articolo 5 della legge professionale forense del 31.12.2012, n. 247, avente ad oggetto la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria;
  • la legge 14.1.2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi, prevede che la professione possa essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente;
  • con il DPR dell’8.2.2013, n. 34, è stato adottato il regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, previsto dall’art. 10, comma 10, della legge 12.11.2011, n. 183;
  • la legge 4.8.2017, n. 124, introducendo l’articolo 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, ha disciplinato l’esercizio della professione in forma societaria tramite la possibilità per gli avvocati di costituire società di persone, società di capitali e società cooperative alle quali possono partecipare anche professionisti iscritti in altri albi professionali e soci non professionisti;
  • la legge 27.12.2017, n. 205, ha aggiunto all’art. 4-bis della legge 31.12.2012, n. 247, i comma 6-bis e 6-ter aventi ad oggetto l’obbligo dell’indicazione “società tra avvocati” nella denominazione sociale e dell’applicazione sul volume d’affari prodotto nell’anno la maggiorazione del 4% quale contributo integrativo riversare annualmente a Cassa Forense, demandando a quest’ultima l’adozione di un regolamento che disciplini termini e modalità dichiarative e di riscossione;
  • l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 7.5.2018 n. 35/E, ha evidenziato che le società tra avvocati ex art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile, e che il loro reddito complessivo è considerato reddito d’impresa;
  • la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 19292 del 22.5/19.7.2018, ha proceduto ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento concernente la questione della legittimità o meno di società tra avvocati con partecipazione di soci non iscritti all’albo forense ai sensi della legge 12.11.2011, n. 183, e la successiva entrata in vigore dell’art. 4-bis della L. 31.12.2012, come introdotto dalla L. 4.8.2017, n. 124.

Sulla scorta di tali premesse, l’Associazione Nazionale Forense, risultando evidente la spinta del legislatore a favorire le aggregazioni professionali e, in particolare, l’esercizio, anche in forma societaria, tanto delle professioni regolamentate quanto di quelle non organizzate in ordini e collegi, ritiene che, quanto alle società tra avvocati, la disciplina contenuta nell’art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, necessita di una più compiuta regolamentazione in quanto quella vigente è limitata ad indicazioni di carattere generale, rivelandosi, quindi, insufficiente sul piano operativo, e che opportuno sarebbe l’abbondono, in materia, dell’approccio per normative settoriali e per singole professioni.

L’A.N.F. Associazione Nazionale Forense, pertanto, propone al Congresso di porre in essere ogni attività per l’adozione di provvedimenti normativi volti a disegnare una compiuta disciplina delle società tra avvocati previste dall’art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. abbandonare l’approccio per normative settoriali e singole professioni e introdurre nell’ordinamento giuridico norme specifiche che rendano i modelli societari attualmente previsti dalla disciplina codicistica compatibili con l’esercizio delle attività professionali, regolamentate e non;
  2. armonizzare le disposizioni speciali contenute nell’art. 4-bis della L. 31.12.2012, n. 247, con quelle generali contenute nella L. 12.11.2011, n. 183, soprattutto con riferimento alla individuazione del socio di investimento, alla possibilità di prevedere l’esercizio di più attività professionali e alle incompatibilità;
  3. qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR12.1986, n. 917, e successive modificazioni;
  4. stabilire che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovra indebitamento;
  5. introdurre agevolazioni fiscali e misure favorevole di tassazione al fine di agevolare le aggregazioni professionali tramite la costituzione di società tra avvocati o di società multidisciplinari.

Si allega, la proposta di mozione congressuale (Catania 2018).

Catania 2018 – società mozione ANF

Roma, 4 settembre 2018.

A.N.F. Associazione Nazionale Forense

 

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