L’organizzazione degli studi legali. Mercato, impresa e forme societarie per l’esercizio della professione

La statistica ci informa che in Europa, nel breve arco di tempo 2008–2012, i liberi professionisti sono passati da 4,6 a 5,2 milioni di unità.

Per l’Italia il volume d’affari annuale è stimato in circa 200 miliardi di euro: in pratica il 15,1% del pil.

I professionisti attivi sono più di 2 milioni, di cui quasi 500mila ope­rano nell’area econo­mico- sociale- giuridica. La metà di questi ultimi sono avvocati: 240.000 nel 2014. Altri due milioni di lavoratori sono occupati nell’indotto: dipendenti di­retti, collaboratori, impiantistica, servizi vari etc..

Nell’insieme, un bacino occupazionale di 4 milioni di addetti: il 15% circa del totale della forza lavoro.

Una importante realtà economica, quindi, che l’Unione Euro­pea da tempo colloca nell’ambito della piccola e media impresa e per la quale, pas­sando senza scorciatoie “dalle parole ai fatti”, ha messo a disposi­zione ri­sorse importanti (i c.d. “fondi strutturali” per il periodo 2014- 2020).

Si può pertanto parlare di un vero e proprio “mercato”, delle cui caratteristi­che discuterà il no­stro VII Congresso, affrontando il tema della giuri­sdizione e dello stato di diritto nel terzo millennio.

La causa è ancora il mezzo sovrano per riparare, nell’interesse superiore dello Stato, al vulnus inferto dal comportamento ille­gittimo o si sta trasformando in uno dei tanti mezzi per risolvere un pro­blema particolare e soddi­sfare così soltanto l’interesse, magari spiccatamente econo­mico, del singolo?

Vince l’interesse a che le cose vadano secondo la previsione astratta del di­ritto o quello del singolo alla soluzione (onorevole e pragmatica) del problema specifico nel più breve tempo possibile?

Di certo, gli avvocati sono chiamati a dare una risposta: cosa offriamo a que­sto mercato? Quali servizi, quali strumenti, quali strut­ture, quale orga­nizza­zione?

Arretratezze culturali e temi scottanti

Il nostro paese sconta ancora arretratezze culturali e norma­tive.

E’ di qualche mese fa e fa discutere, anche in giudizio, la pesante sanzione inflitta dall’Autorità per la Concor­renza al CNF in materia di tariffe e pubblicità, mentre, più recentemente, il Consiglio di Stato ha riammesso i professionisti alla cassa integrazione in deroga, dalla quale erano stati in un primo momento esclusi.

In entrambi i casi il tema centrale è la affermata/negata equivalenza pro­fessionisti/ PMI.

E’ quindi il momento di approcciare senza pregiudizi il tema delle “im­prese professionali” e della organizzazione di cui ci si deve dotare per un più alto livello di effi­cienza e di redditività del servizio, nel rispetto del ruolo costi­tuzionale della di­fesa e della estrema particolarità e delicatezza della materia che trattiamo.

Laicamente e con onesta franchezza, occorre confrontarsi in modo più agile, strutturato e sistematico con concetti quali impresa, progetto, strategia, or­ganiz­zazione, investimenti, bilancio, pubblicità e marketing, redditività, con­cor­renza, liberalizza­zioni, joint- venture, sinergie, network, business plan e così via.

Cassa Forense, in questo senso, ha mosso un primo passo e, nel nuovo regolamento per l’assistenza, ha inserito una specifica sezione dedicata al soste­gno della profes­sione.

Sull’evidente presupposto che per avviare un’attività professionale ovvero per riorganizzarla e ri­lanciarla secondo le richieste del mercato occorre un pro­getto, che a sua volta presuppone una strategia (di fatto) imprenditoriale, l’art. 14 prevede prestazioni in favore di tutti gli iscritti per convenzioni e crediti age­volati, nonché prestazioni specifiche per i giovani in start up, con particolare attenzione alla costituzione di nuovi studi associati o società tra profes­sionisti, compresi quelli multidisci­plinari.

L’art. 22, inoltre, destina specifiche risorse al cofinanzia­mento di progetti meritevoli in materia di welfare presentati dai C.O.A. e/o dalle Associazioni Fo­rensi o finalizzati alla partecipazione a bandi comunitari, nazionali o regionali.

Il processo civile telematico, a sua volta, stravolge in radice le forme or­ganizzative dello studio. Sfuma la tradizionale figura della segretaria. Si ridimen­sio­nano i “giri” in cancelleria (e, con essi, quel tessuto di rapporti con il personale ammi­nistrativo che tanto radicava l’avvocato al territorio). Si marginalizza l’attività di domicilia­zione.

Si impone, viceversa, il tema degli impianti tecnologici e del tecnico-in­formatico: server, sito, gestionale, redattore, archivio telematico, pec, firma di­gitale, fattura­zione elettronica e quant’altro richiedono strutture (in primis, locali adeguati e predisposti), hardware e programmi software in costante ag­giorna­mento ed implementazione, un controllo ininterrotto “h. 24”, 7 giorni su 7, per 52 settimane e, quindi, personale specializzato, dedicato e ben organizzato.

Il cliente lo si “riceve” in videoconferenza ed il pdf è la forma più con­sueta di atti e documenti, una volta cartacei.

Sullo sfondo, la questione, non più eludibile, delle specializzazioni.

Ad oltre due anni dalla riforma, il regolamento ministeriale (art. 9) ancora non c’è, ma il di­battito è acceso sia sulle concrete modalità attraverso le quali ar­rivare al titolo di specialista, sia, più in gene­rale, sulla sorte dell’avvocato ge­ne­ralista con studio individuale.

Ci si chiede, cioè, se la professione debba imboccare un percorso simile a quello dei medici: un servizio di base, diffuso e rami­ficato sul territorio, attento alle esigenze più ricorrenti e quotidiane, più facilmente accessibile ed econo­mico ovvero una struttura articolata su diverse competenze, tarate sulle esi­genze della fascia di clientela alla quale si è deciso di rivolgersi? O, magari, una “boutique” del diritto, su­per specializzata, punto di riferimento, non necessa­riamente nazionale, solo e soltanto per una qualche particolarissima questione?

Grandi studi con molti professionisti, tutti super specializzati o ciascuno competente su materie diverse per offrire al cliente un servizio completo? Studi medi organizzati in network? Strutture di base comuni ad una rosa diversifi­cata di professionisti? Quali i modelli più adeguati per le singole “fasce di mercato”?

Con le spalle al muro

Ma è la stretta attualità che ci mette, ancora una volta, con le spalle al muro.

E’ di questi giorni, infatti, il disegno di legge sulle liberalizzazioni e sulla concor­renza con il quale il Governo intende mettere mano all’esercizio della professione in forma societaria.

Con gli art. 4 e 5 della legge del 2012 si era di fatto sottratta l’avvocatura al regime comune delle altre professioni di cui alla l. n. 183/ 2011.

L’art. 5 conferiva al Governo la delega ad emanare, entro sei mesi, un de­creto legi­slativo vincolato al rispetto dei principi e dei criteri di­rettivi di cui al comma 2: in primis, il divieto del socio di capitale e del socio professionista non avvocato.

In sostanza, una netta chiusura verso il mondo delle imprese e verso gli altri professionisti.

Tuttavia l’Esecutivo non ha esercitato nei termini tale delega, verosi­milmente al fine di non creare una disciplina derogatoria e speciale, rispetto a quella generale dettata per le società tra professionisti, applicabile alle sole so­cietà tra avvocati …” che “… avrebbe potuto ingenerare dei dubbi di compati­bilità comunitaria …” (così il Sot­tosegretario dott. Ferri in occa­sione dell’evento ANF sul tema del 31.01.2014).

Nello stesso senso, il Congresso di Venezia, su iniziativa di ANF, ha ap­provato una mozione (la n. 74), con la quale si è osservato che l’esclusione delle altre professioni e del capitale non mette di per sé al riparo dal rischio di condizionamenti dell’autonomia e dell’indipendenza neces­sarie per lo svolgimento della professione; che la società tra soli avvocati finisce per portare avanti discriminazioni inattuali e negative per la categoria, riducendone l’ambito operativo ed escludendola da potenziali sviluppi e sinergie con le altre professioni, le quali, al contrario, possono già interagire nel perseguimento di comuni interessi; che in Europa il professionista è già una “impresa”, qualificata come professionale per contrapporla a quelle commerciali ed industriali.

Su tali premesse la mozione ha pertanto chiesto:

CHE all’Avvocatura sia consentito di competere con le altre professioni an­che sotto il profilo dei modi di esercizio della professione (in forma singola o in forma associata) e siano consentite forme di aggregazione societaria multidi­sciplinari, nel presupposto che solo una migliore e più efficace orga­nizzazione del lavoro potrà consentire che la professione forense si evolva verso la moder­nità e agli avvocati di superare meglio la grave crisi che at­traversano;

CHE sia stabilito se tale obbiettivo dovrà essere raggiunto riportando la disci­plina delle società tra avvocati e multidisciplinari con la partecipazione di avvocati nell’alveo della disciplina comune agli altri professionisti (L. 183/2011 e DM 34/2013), oppure ipotizzando una normativa specifica che, tuttavia, si ponga nell’ottica di superare alcune criticità che, pure, erano presenti nell’art.5, l.247/2012, e che meritano senz’altro di essere rimedi­tate;

CHE vengano approfonditi e definiti – in tale diverso contesto – gli aspetti fi­scali, previdenziali e di responsabilità professionale legati allo svolgimento dell’attività professionale in forma societaria;

CHE, laddove vi fosse disponibilità in tal senso, sia lo stesso Governo, per il tramite del Ministro della Giustizia, a farsi promotore di un ddl destinato a re­golare l’esercizio dell’attività forense in forma societaria, anche multidi­scipli­nare …”.

Il disegno di legge di questi giorni prosegue decisamente su questa strada ed apre al socio di capitale ed alle società multiprofessionali, fermi re­stando il prin­cipio della personalità della prestazione e l’obbligo del rispetto del codice de­ontologico.

Riapre, altresì, il dibattito sulle nuove forme e sui nuovi strumenti attraverso i quali l’avvocatura si deve riposizionare sul mercato.

Il provvedimento del governo presenta evidenti criticità – ha dichiarato recentemente il Segretario Generale ANF Perifano – che, però, nell’iter parlamentare, ben potranno essere rimosse. Non è più il tempo di arroccarsi, restituendo l’immagine di una categoria chiusa all’evoluzione del mondo che ci circonda …” ma “è ora di cam­biare passo, l’Avvocatura deve raccogliere la sfida che la società e l’economia stanno lanciando, partecipare alla politica del Paese, nel segno di quella do­manda di cambiamento che attra­versa tutti i settori, e da cui non possiamo au­toescluderci”.

E’ quello che dobbiamo fare e che faremo a Bergamo, discutendo con serietà ed impegno, “con la prospettiva – cui accenna Perifano – di ab­bandonare la retorica degli ultimi anni e indicare invece soluzioni concrete per una crescita sociale e culturale dell’Avvocatura”, nell’interesse dell’intera co­munità sociale ed economica, italiana ed europea.

Andrea Zanello – DIRETTIVO A.N.F.

Relazione in formato pdf ZANELLO relazione organizzazione studi legali

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