Per i 230mila legali parte la “sfida” delle liberalizzazioni

Editoriale di Ester Perifano per Guida al Diritto (08.05.15)
Si può fare? E’ una delle prime volte che un Governo della Repubblica, presieduto da un Presidente del Consiglio che ha scelto come parola d’ordine l’hastag  #lavoltabuona, riesce nella impresa (apparentemente una eccezione) di presentare il ddl annuale sulla concorrenza, attraverso il quale si dovrebbero rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi che, sul punto, detta il diritto dell’Unione Europea.
Come era ampiamente prevedibile, non appena le proposte governative hanno visto la luce, un coro di voci , quasi tutte contrarie, si è immediatamente fatto largo nel Paese: chi più e chi meno, praticamente tutte le categorie interessate hanno trovato 1000 buoni motivi per chiedere, immediatamente e senza discussioni, l’abbandono delle misure ipotizzate. In attesa di approfondimenti, ha detto qualcuno. Con la speranza che temporeggiare servirà a far cadere tutto nell’oblio,  hanno pensato altri.
Il ddl liberalizzazioni, invece, inizierà a breve il suo iter parlamentare a Montecitorio (Atto Camera n. 3012/2015), incardinato per l’esame presso le Commissioni Attività Produttive e Finanze in seduta congiunta.
Alcune delle proposte, troppo poche in verità, riguardano gli avvocati.
Guida al Diritto se ne è già occupata nell’immediatezza della diffusione del provvedimento ( N.11 del 7 marzo 2015), ma cerchiamo però di capire, al netto della normali e scontate proteste, che cosa significherebbero, nella pratica,  le nuove norme per il nostro lavoro quotidiano. Semmai fossero approvate.
Il primo comma dell’art.26 propone interventi di natura ordinamentale: nel caso di associazioni tra avvocati, scomparirebbe l’obbligo per il professionista di avere il domicilio professionale presso la sede dell’associazione e il divieto per l’avvocato di aderire a più di una associazione.
Sembrano, a prima vista, da una parte misure di buon senso e di razionalizzazione di previsioni frettolosamente approvate ( non dimentichiamo che la Riforma Forense fu approvata l’ultimo giorno utile della legislatura che si chiuse nel dicembre 2012) , dall’altra di oggettiva valorizzazione della professionalità del singolo, poiché consentono, soprattutto a chi è portatore di conoscenze specialistiche, di utilizzarle liberamente e dovunque, senza essere costretto nella gabbia di una unica associazione professionale. E in effetti non si è mai capito perché lo Stato dovrebbe così invasivamente entrare nella autonomia privata, vietando ad un professionista, fortemente specializzato, di partecipare a più associazioni nelle quali mettere a disposizione le proprie competenze. Semmai dovrebbe trattarsi di un problema dei suoi “soci”, ma non certamente di un problema legato alla sfera pubblicistica.
La lettera d) dell’art.26, che introdurrebbe nella l.247/2012 un art.4 bis, rubricato “Esercizio della professione forense in forma societaria”, è quella che ha scatenato, all’interno dell’avvocatura, le polemiche più accese, dividendo gli avvocati, a mio avviso troppo semplicisticamente, tra favorevoli e contrari al socio di capitali.
Oggettivamente, la previsione sembra buttata lì per caso, poiché fa piazza pulita, del tutto incomprensibilmente, della normativa oggi vigente per tutte le altre professioni.
Paradossalmente, se tutto passasse senza modifiche, gli avvocati, sino ad oggi la categoria più arretrata sul punto rispetto alle altre, si ritroverebbero in una dimensione di liberismo, diciamolo pure, quasi “sfrenato”, poiché potrebbero esistere società di avvocati con soci di capitale puro anche al 100%, mentre è noto che per le altre professioni, per le quali la possibilità del socio di capitali esiste da tempo, c’è un limite preciso ( solo il 30% ai soci con finalità di investimento).
E’ del tutto evidente che anche l’Avvocatura deve rapidamente aprirsi a nuove forme di esercizio dell’attività professionale, soprattutto dopo che il Governo ha, deliberatamente, lasciato scadere la delega contenuta nell’art.5 della Riforma Forense ( “Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria”). Ma è altrettanto evidente che la specificità della nostra professione richiede prudenza, cautela e regole chiare e certe alle quali rifarsi : non solo agli avvocati spettano quanto meno le tutele generiche riservate alle altre professioni, ma per noi, per la delicatezza degli interessi e dei diritti che tuteliamo,  diventano fondamentali altri requisiti, come, ad esempio, la trasparenza e la riconoscibilità della compagine societaria.
Ad ogni modo, il sostanziale flop delle società tra professionisti, regolate dalla l.183/2011 e dal successivo D.M. 34/2013 ( secondo i dati diffusi da UnionCamere il totale delle STP costituite al giugno 2014 era di sole 195 società, con forte prevalenza di srl e di sas) , dovrebbe indurre il legislatore, quanto meno per il futuro, ad una maggiore attenzione nel dettare le regole, se l’obbiettivo è quello di sviluppare nuove forme organizzative per favorire l’integrazione nel tessuto economico del Paese del popolo dei professionisti, che conta circa due milioni di soggetti e contribuisce per oltre il 10% al PIL . Per le società professionali persistono, per tutti e ancora oggi, problematiche legate al trattamento fiscale e previdenziale, e intervenire sulle regole che oggi si stanno proponendo per i soli avvocati potrebbe essere l’occasione giusta per rimediare anche alle criticità della normativa generale.
Ma i punti che hanno portato al calor bianco il livello delle proteste, ed era quasi scontato, sono contenuti nelle previsioni dell’art.28, rubricato “Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo”, con le quali si consentirebbe anche agli avvocati di autenticare le firme in calce ad atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo di valore catastale non superiore a 100.000 euro, o anche la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni.
Per intenderci, la cessione della proprietà di un garage, o la costituzione del diritto di usufrutto relativo.
E se da una parte è difficile comprendere il perché di alcune delle restrizioni  contenute nella norma ( come il limite di valore dei beni immobili e solo ad uso non abitativo, o l’allargamento della possibilità di autentica solo alle scritture private ad essi relative e non a tutte le scritture private autenticate ) , dall’altra è sembrato ad alcuni talmente scandaloso che anche gli avvocati potessero in futuro svolgere quei compiti che, immediatamente, si sono levate proteste durissime, mosse a volte con toni decisamente eccessivi.
Eppure gli avvocati sono da sempre considerati dalla giurisprudenza (merito e Cassazione) incaricati di pubblico servizio, autenticano da sempre le sottoscrizioni dei loro assistiti sulle procure alle liti anche in processi milionari, certificano la conformità delle copie degli atti che notificano in proprio e, di recente, anche la conformità degli atti digitali nel processo telematico.
Come i notai e i commercialisti possono essere delegati alle operazioni di vendite giudiziali e svolgono, nella qualità di pubblico ufficiale, tutta l’attività che porta alla vendita all’asta dei beni pignorati. Ancor più di recente stipulano, in determinate ipotesi convenzioni matrimoniali per le cd. “separazioni brevi” che, ad accordo raggiunto, avranno i medesimi effetti di una sentenza giudiziale.
Epperò, se soltanto si ipotizza che essi possano essere parte del processo di modernizzazione di questo Paese, contribuendo ad una indispensabile semplificazione delle burocrazie, allora si lancia un messaggio di allarme, che tende, è evidente, solo a screditare un possibile concorrente.
Gli avvocati hanno imparato dai propri errori : arroccarsi su posizioni obsolete, rifiutare il confronto e così mettersi, da soli , fuori gioco è stata una scelta che non ha pagato. Anzi. Occorre interloquire con l’esecutivo, raccogliere la sfida che la società e l’economia stanno lanciando, partecipare attivamente alle politiche economiche, nel segno di quella domanda di cambiamento che attraversa tutti i settori.
Sono i temi che ANF ha scelto di approfondire nel prossimo Congresso Nazionale che terrà a Bergamo a fine maggio, con la prospettiva di abbandonare la retorica degli ultimi anni e indicare invece soluzioni concrete per un recupero di autorità e autorevolezza.

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