Redditi professionali a picco tra crisi economica, degiurisdizionalizzazione e svalutazione del lavoro intellettuale

L’Avvocatura incontra difficoltà nell’intercettare le mutate esigenze della clientela ed a competere con la concorrenza posta in essere da altre figure professionali

La crisi dei redditi professionali, certificata dai dati diffusi da Cassa Forense e dalla rappresentazione effettuata dal Censis nel recente “Rapporto sull’Avvocatura”, diffuso su incarico di Cassa Forense, rappresenta una delle problematiche di maggior rilevo nel mondo forense anche perché intimamente connessa all’altra rilevante questione che affligge l’Avvocatura, ovvero la “questione Previdenziale”. Le ragioni della crisi dei redditi professionali sono di diversa natura e, in particolare, possono essere individuate in fattori “esterni” al mondo forense, come la crisi economica e la svalutazione del lavoro intellettuale, in particolare del lavoro autonomo, nonchè in fattori “interni”, come il processo di cd. “degiurisdizionalizzazione”. La legge professionale si è limitata ad affermare il principio della libera determinazione dei compensi degli avvocati, rimettendo alle parti la possibilità di stabilire il valore della prestazione professionale, sancendo il superamento del sistema tariffario. In realtà l’abbandono definitivo alle tariffe forensi è da ricondursi al D.L. n. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni) applicabile a tutte le professioni, anche se l’intervento normativo che ha avuto il più rilevante impatto sull’andamento dei prezzi nel “mercato dei servizi legali” è rappresentato indubbiamente dal D.L. n. 223/2006 (cd. Decreto Bersani) ed, in particolare, dall’abrogazione dell’obbligatorietà dei “minimi” tariffari ivi prevista. L’andamento, o meglio il decremento dei prezzi praticati e, comunque, la continua svalutazione delle prestazioni professionali a cui assistiamo dall’anno 2006, ovvero dal venir meno dell’obbligatorietà dei “minimi”, non può che essere considerato come un elemento sintomatico dell’elevata concorrenzialità del “Mercato dei Servizi Legali”, che è bene ricordare appare come un settore già fortemente liberalizzato, sia per l’elevato numero degli operatori (240.000 avvocati), sia per l’assenza di seri filtri all’accesso alla professione forense. Nel corso della XVII Legislatura sono state presentate ben due proposte di legge d’iniziativa dei deputati (n. 3745 e n. 3854) aventi ad oggetto una modifica dell’art. 2233 c.c., con il dichiarato intento di introdurre una disciplina “speciale” per i compensi degli avvocati, a conferma della rilevanza della questione “reddituale” non solo per l’Avvocatura, ma per l’intero “sistema giustizia”. Entrambe le proposte di legge appaiono, però, incoerenti con i principi della concorrenza ed, in particolare, si pongono in netto contrasto con il principio di libera determinazione degli compensi, tra l’altro, espressamente previsto dalla Legge n. 247/2012. Entrambe le proposte di Legge mirano ad una surrettizia reintroduzione del sistema tariffario, dal momento che la predeterminazione del valore delle prestazioni professionali contenuta nei “Parametri” di cui al D.M. n. 55/2014, previste per la sola liquidazione delle spese giudiziali, viene presa a riferimento per valutare la liceità delle determinazioni intercorse tra il committente ed il professionista. Appare evidente che le proposte in questione, ancora oggetto di discussione parlamentare, rappresentano, in ogni caso, una risposta inadeguata ad una problematica di maggiore complessità, che ha il suo fulcro nel processo di trasformazione in essere nell’Avvocatura e, in particolare, nel superamento del modello culturale di riferimento rappresentato dall’avvocato generalista, che svolge la sua attività prevalente nella giurisdizione statale. Esigenze economiche della clientela ed esigenze di contenimento della spesa pubblica dello Stato hanno determinato l’inizio di un percorso (la cd. degiurisdizionalizzazione) che tende a portare fuori dalla giurisdizione statale la risoluzione dei conflitti incidendo, sensibilmente, su quella che è da sempre stata la principale attività della classe forense, non fosse altro per la “riserva” di attività prevista dalla legge. La svalutazione delle prestazioni professionali è anche il riflesso della mutata domanda di assistenza che viene formulata dalla clientela, oramai consapevole dell’inefficienza del processo statale e che identifica l’avvocato come una concausa dell’eccessiva durata del processo, come una voce di costo necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale, ma non utile alla pronta risoluzione della problematica. E’ d’altronde innegabile che l’Avvocatura ha incontrato ed incontra delle difficoltà ad organizzare l’attività professionale in modo da intercettare le mutate esigenze della clientela ed a competere con la concorrenza posta in essere da figure professionali forse meno qualificate ma di sicuro più efficaci nel fornire un’assistenza adeguata, anche perché non sottoposte ad anacronistici vincoli di carattere comportamentale.

La profonda trasformazione in essere nella società e nell’economia avrebbe dovuto imporre all’Avvocatura una seria ed approfondita riflessione sulla necessità di elaborare un nuovo modello di avvocato, incentrato sulla qualità della prestazione professionale da offrire alla clientela, piuttosto che su “riserve” di attività inserite per via normativa; in proposito la vicenda connessa alla “riserva” di competenza dell’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, prevista dall’art. 2, VI comma, della Legge n. 247/2012, appare emblematica non solo dell’inadeguatezza delle battaglie di retroguardia condotte dall’Avvocatura, ma soprattutto della difficoltà di comprendere l’evoluzione della professione forense ed il mutato rapporto con una clientela, sempre più informata ed esigente. La legge di riforma professionale rappresentava, indubbiamente, la migliore occasione per delineare un nuovo modello di avvocato ma, a quasi cinque anni dalla sua approvazione, non può che essere condivisa l’opinione di chi la ritiene come un’occasione persa per intervenire, organicamente, sull’organizzazione dell’attività forense. Sarebbe, tuttavia, ingiusto imputare solo al frettoloso legislatore del 2012 la responsabilità esclusiva del fallimento della riforma forense, dal momento che l’Avvocatura è arrivata impreparata all’appuntamento, senza aver condotto una seria riflessione sui processi di profonda trasformazione in essere nella società, nell’economia e nella giurisdizione e senza un’adeguata elaborazione di quelle che avrebbe potuto rappresentare le soluzioni alle problematiche di adeguamento dell’Avvocatura alla realtà economica e sociale. Ma, soprattutto, l’Avvocatura è arrivata all’appuntamento con la riforma senza una condivisa “visione” sul futuro della professione e senza la possibilità di svolgere, al suo interno, un sereno confronto sulle trasformazioni in essere nel mondo forense. Occorre, pertanto, che il l’ormai prossimo Congresso Nazionale di Rimini recuperi, innanzitutto, la sua originaria funzione di momento di “confluenza” delle diverse anime dell’Avvocatura, che sia un luogo di reale confronto e discussione, un momento di condivisione delle problematiche che interessano la professione forense, l’occasione per ricreare le condizioni dello stare insieme, senza che nessuno debba rinunciare alle proprie ragioni. La complessità della questione “reddituale”, per i motivi accennati in precedenza, richiede uno sforzo collettivo nell’elaborazione di soluzioni che vadano a configurare una vera e propria politica del reddito che, per avere possibilità di successo, deve porsi come obiettivo primario quello di favorire la qualità delle prestazioni professionali. La condivisione di tale prospettiva, ovvero ritenere che per invertire il trend registrato nell’ultimo decennio di costante diminuzione dei redditi degli Avvocati è necessario investire nella qualità dell’offerta professionale, consentirebbe di affrontare, liberi da condizionamenti ideologici, le innovazioni necessarie per rendere moderna la professione forense, contribuendo a formare una nuova identità all’Avvocatura italiana.

La valorizzazione delle prestazioni professionali non può che passare attraverso l’adozione di innovazioni quali le “specializzazioni”, un’efficace “formazione”, l’esercizio della professione “in forma associata”, la tutela delle “collaborazioni” professionali, che rappresentano occasioni per adeguare la professione forense al moderno contesto economico e produttivo. In questo contesto non appare più eludibile una riflessione su concetto di “decoro” professionale e sugli ostacoli alla concorrenza presenti nel codice deontologico volti, esclusivamente, a contrastare l’evoluzione in senso commerciale della professione, a tutto svantaggio delle giovani generazioni di avvocati che, oramai, rappresentano numericamente la maggioranza degli iscritti e, comunque, il futuro della professione.

L’attenzione del legislatore, manifestata attraverso le due “proposte di legge” oggi all’esame del Parlamento, verso una problematica di così rilevante interesse per l’Avvocatura, come la “questione reddituale”, non può che essere valutata positivamente ma, nel contempo, va evidenziata l’inadeguatezza di un ennesimo sporadico intervento normativo, tra l’altro, incoerente con i principi dell’Ordinamento, a risolvere una questione così complessa, la cui soluzione non può che nascere da un serio confronto all’interno dell’Avvocatura.

di Alessandro Numis*

hanno collaborato Milena Liuzzi Simona Guido Giulio Fustinoni Francesco Mazzella

CLICCA PER LEGGERE L’ARTICOLO IN FORMATO PDF numis

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa