Un importante pronuncia del Giudice del Lavoro di Taranto, resa in un provvedimento d’urgenza ha sancito l’obbligo di Cassa Forense di erogare la pensione in favore dell’avvocato che sia stato irregolare nei versamenti contributivi, purché sussistano i requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del regolamento per le prestazioni previdenziali, nel caso di specie, 66 anni di età e almeno 31 di effettiva iscrizione e contribuzione.
Il concetto che ha sancito il giudice del lavoro è conforme a quanto già enunciato dalla Cassazione con le sentenze 5672 del 10.04.2012 e 29962 del 02.12.2013, rese in ambito di fattispecie riguardanti l’inefficacia di anni, per intervenuta prescrizione dei contributi, e cioè l’impossibilità per Cassa Forense di far coincidere il requisito dell’integralità della contribuzione, con il concetto di effettività.
In altri termini, in presenza di situazioni simili a quella che ha originato il giudizio, e cioè effettiva anzianità contributiva, ma parziale versamento del dovuto, l’ente non può negare il diritto a pensione, ma solo ricalcolare la stessa, considerando ai fini del montante, quale reddito, quello corrispondente ai versamenti effettivamente corrisposti.
Il provvedimento rappresenta un importante risultato, anche perché la tutela d’urgenza era stata determinato dallo stallo dell’ente, in quanto il procedimento amministrativo, condizione di procedibilità per il ricorso in via ordinaria, risultava in istruttoria senza esito, da aprile 2013, con la conseguenza che l’avvocato privato della pensione si trovava in una specie di limbo, in balia dell’inerzia dell’ente.
Introdotto il ricorso, con il ministero dell’avv. Carmela, Milena Liuzzi, in passato Responsabile della previdenza per l’Associazione Nazionale Forense, nell’ambito del servizio che l’ANF svolge quale presidio territoriale per la previdenza, una sorta di patronato per l’avvocatura, si è concluso, per il momento con un punto a favore dell’avvocatura e contro Cassa Forense.
Naturalmente i risvolti di questo provvedimento sono molteplici e soprattutto, in un momento di grande crisi economica quale quella che sta vivendo l’avvocatura italiana, può rappresentare un barlume di luce per i tanti che sono vicini al traguardo e che, magari, a causa della caduta libera dei redditi professionali ha visto vacillare le proprie aspettative.
Vedremo il comportamento processuale che Cassa Forense assumerà all’esito del detto provvedimento.
Qui la sentenza art700_ricorso
Carmela Milena Liuzzi – Responsabile Previdenza Anf