Deliberato del 10 luglio 2022 in tema di accesso alla professione

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunitosi a Roma nei giorni 9 e 10 luglio 2022
VISTA
la mozione congressuale in materia di accesso alla professione forense approvata il 19 settembre 2021
durante il IX Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense
PREMESSO CHE
1. L’Associazione Nazionale Forense si batte da sempre per la riforma della disciplina dell’accesso
alla professione forense, a partire dalla modifica del corso di laurea in giurisprudenza, al fine di
renderlo più rispondente all’esigenza di formare la futura classe forense.
2. La riforma dell’accesso alla professione deve, quindi, prevedere che già in sede universitaria inizi
l’orientamento verso le professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato), con l’istituzione
di un’area di specializzazione, non vincolante, eventualmente a numero programmato con test
d’ingresso, diversa rispetto a chi ambisce ad altri settori lavorativi.
3. L’Associazione chiede da anni la modifica del Capo I del Titolo IV della legge 247/2012,
concernente il tirocinio professionale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) il tirocinio professionale dovrebbe tornare ad essere svolto per 18 mesi interamente ed
esclusivamente presso uno studio legale oppure presso l’avvocatura dello Stato o l’ufficio
legale di un ente pubblico;
b) la garanzia che l’avvocato presso cui si svolge il tirocinio abbia un’adeguata anzianità di
iscrizione all’albo e, quindi, la necessaria esperienza per consentire al praticante di
effettuare un tirocinio effettivo;
c) la necessità che l’Ordine degli Avvocati valuti non solo il percorso formativo e lavorativo
del tirocinante tramite le relazioni semestrali redatte da quest’ultimo, ma anche l’idoneità
e la completezza dell’offerta formativa e professionale dell’avvocato presso cui si svolge il
tirocinio, che dovrebbe essere parimenti obbligato al deposito di relazioni semestrali;
d) dovrebbe essere ristabilito l’istituto del patrocinio in proprio in favore del tirocinante,
sotto la supervisione del dominus e con idonea garanzia assicurativa, sempre entro i limiti
di competenza per materia attualmente previsti;
e) bisognerebbe allineare la legge professionale alle disposizioni del codice deontologico
forense, con conseguente obbligatorietà del compenso in favore del tirocinante sin dal
sesto mese di pratica, al fine di tutelare la dignità del tirocinante e garantire l’accesso alla
professione dei migliori e dei più meritevoli. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di
specifica verifica nella relazione semestrale del dominus, che deve provare di
corrispondere al tirocinante un compenso idoneo in relazione all’apporto dato allo studio
dal tirocinante;
f) dovrebbe essere abolita l’obbligatorietà della frequenza dei corsi di accesso alla
professione forense, di cui all’art. 43, l. 247/2012, al fine di garantire la massima libertà di
formazione del tirocinante;
g) la riforma dell’esame di Stato al fine di renderlo più snello e al contempo idoneo a
garantire la verifica della capacità del tirocinante di svolgere per iscritto un ragionamento
giuridico.
Alla luce di quanto sopra, l’Associazione Nazionale Forense
CHIEDE
1) che il corso di laurea in giurisprudenza venga modificato con l’istituzione di un triennio finale
specializzante non vincolante, eventualmente a numero programmato, per chi desidera
intraprendere le professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato);

2) che sia modificato l’art. 40, comma 6, l. 247/2012 prevedendo che il tirocinio debba essere svolto
per 18 mesi, eventualmente anche all’estero, esclusivamente presso un avvocato con un’anzianità
di iscrizione all’albo di almeno cinque anni, oppure presso l’avvocatura dello Stato o l’ufficio
legale di un ente pubblico;
3) che sia prevista l’obbligatorietà di relazioni semestrali da inviare al competente Ordine degli
Avvocati, non solo per il praticante avvocato, ma anche per il dominus, ciò al fine di valutare
l’effettività della pratica e l’apporto dato dal tirocinante allo studio legale. Nella relazione del
dominus e del tirocinante deve essere obbligatoriamente indicato anche il compenso corrisposto
al praticante avvocato;
4) che sia modificato l’art. 41, comma 11, l. 247/2012, prevedendo l’obbligatorietà del versamento di
un compenso al tirocinante sin dal sesto mese di pratica, in conformità a quanto stabilito dall’art.
40, comma 2 del Codice Deontologico Forense. L’entità del compenso deve essere stabilita con
apposito decreto del Ministero della Giustizia;
5) che sia modificato l’art. 41, comma 12, l. 247/2012 reintroducendo la possibilità per il praticante
di patrocinare in proprio dopo un anno di tirocinio, sotto la supervisione del dominus e a fronte
della stipula di idonea copertura assicurativa;
6) che sia modificato l’art. 43, l. 247/2012 abolendo l’obbligatorietà della frequenza obbligatoria dei
corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, al fine di garantire la libertà di
formazione del tirocinante;
7) che sia modificata la disciplina dell’esame di Stato, di cui all’art. 46, l. 247/2012, prevedendo 2
prove scritte, svolte sempre a livello del distretto di Corte d’Appello, e un orale. La prima prova
scritta è un parere, a scelta del candidato o in materia civile o penale, mentre la seconda prova è
un atto, a scelta del candidato tra civile, penale e amministrativo. L’orale, avente ad oggetto
obbligatoriamente un diritto sostanziale e la relativa procedura, a scelta del candidato tra civile e
penale, oltre a deontologia e ordinamento forense, diritto Costituzionale e dell’Unione Europea,
mira a vagliare le competenze pratiche e non meramente nozionistiche del tirocinante.
*** *** ***
Tanto premesso, il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense dà mandato al Segretario
Generale e al Direttivo affinché diano attuazione al presente deliberato con ogni più opportuna iniziativa,
ivi compresa la presentazione per tramite dei delegati di provenienza associativa di mozioni congressuali in
vista del prossimo Congresso Nazionale Forense di Lecce dal 6 all’8 ottobre 2022, curandone la diffusione
e promozione tra i delegati e sui canali della comunicazione.

IL TESTO IN FORMATO PDF deliberato_accesso_alla_professione_luglio2022

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