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A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
CONSIGLIO NAZIONALE DEL 26-27 MARZO 2022
Deliberato in tema di avvocato collaboratore e in regime di monocommittenza
Il Consiglio Nazionale di A.N.F. Associazione Nazionale Forense, riunitosi a Roma nei giorni 26-27 marzo
2022, dopo ampia discussione
considerato che
- il fenomeno dell’avvocato che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente o prevalentemente in favore di un unico committente (tipicamente un altro avvocato, oppure uno studio legale organizzato come associazione o società fra professionisti), in assenza di propri clienti, di una propria struttura organizzativa e in una posizione di sostanziale dipendenza economica è fortemente radicato in Italia. Questo fenomeno ha avuto negli ultimi decenni una forte accelerazione, essendo ormai tramontato il cursus honorum classico, che vedeva l’avvocato svolgere i primi anni della professione all’interno dello studio del dominus per poi affrancarsi e svolgere l’attività, a sua volta, come titolare di studio. È ormai esperienza comune il fatto che l’avvocato inizi e termini la propria attività professionale all’interno dello stesso studio come collaboratore, spesso in regime di monocommittenza, magari vedendo cessare il rapporto, non per sua scelta, nei periodi più delicati della vita (maternità, malattia, o verso la fine della carriera).
- i rapporti Censis commissionati da Cassa Forense stimano che il numero di avvocati che svolgono la propria attività quali collaboratori monocomittenti si attesti almeno sul 15% del totale complessivo (ossia oltre 30.000 avvocati monocomittenti “puri”), a cui vanno aggiunti i numerosissimi avvocati che pur possedendo una ridotta clientela personale, svolgono comunque la propria attività per la gran parte in collaborazione con un altro professionista o con uno studio associato;
- il tema dello status giuridico e della tutela degli avvocati collaboratori in regime di monocommittenza è diventato di stringente attualità, dato che la crisi sanitaria ed economica ha reso evidenti le fragilità della condizione sociale ed economica dei professionisti che operano in questa forma;
- l’ordinamento forense non appresta nessuna tutela per questa ampia categoria di avvocati e anzi sostanzialmente ne disconosce l’esistenza, ponendosi così in contrasto con gli statuti professionali delle altre libere professioni, che da anni accolgono un principio di libertà delle forme di esercizio della professione e con gli ordinamenti forensi della gran parte degli altri paesi U.E. che da tempo riconoscono la possibilità di esercizio della professione di avvocato in forma di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;
- le varie proposte legislative attualmente in discussione in tema di disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza e le prese di posizione del Consiglio Nazionale Forense sul punto appaiono essere largamente insoddisfacenti;
ritenuto che
- appare necessario introdurre forme di flessibilità di esercizio della professione, consentendo ad ogni avvocato di scegliere in che modo esercitare la propria attività (ossia in forma individuale, associata, dipendente, in collaborazione con altri professionisti o in altra forma);
- la sussistenza di un rapporto di subordinazione o collaborazione di un avvocato con altro avvocato o con un’associazione o società di avvocati non è contraria ai principi di libertà e indipendenza propri della professione forense, come dimostrato da esperienze di altri paesi europei;
- è pacifico il principio di diritto di natura giurisprudenziale in forza del quale il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e, in particolare, delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative determina la disciplina contrattuale da applicare al singolo rapporto di lavoro;
- è quindi opportuna l’introduzione di un’espressa previsione normativa relativa alla possibilità̀ di instaurare sia rapporti di lavoro subordinato tra un avvocato e altro avvocato singolo o associazione o società di avvocati, anche in regime di monocommittenza, sia rapporti di collaborazione tra avvocati, con la previsione per questi di requisiti minimi di forma e contenuto, che specifichino e amplino il sistema di tutele attualmente previste dal Jobs Act del lavoro autonomo;
- è opportuno che sia apprestato per entrambe le figure, sia quello dell’avvocato dipendente, sia quella dell’avvocato collaboratore, un apparato di tutele che garantiscano in primo luogo l’indipendenza tecnica e di giudizio propria della professione forense;
- resta fermo il principio dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale Forense previsto dalla legge professionale forense;
richiamati
i precedenti deliberati dell’associazione sul tema ed in particolare
- il deliberato del Consiglio Nazionale A.N.F. di Roma del 15 luglio 2017
- il deliberato del VIII Congresso Nazionale A.N.F. di Palermo del 24-27 maggio 2018;
- la proposta di deliberato sull’avvocato dipendente presentata da A.N.F. al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania dei giorni 4-6 ottobre 2018;
delibera
di dare mandato al Segretario Generale ed al Direttivo Nazionale di dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria e opportuna iniziativa per l’adozione di interventi normativi volti a prevedere:
in tema di avvocato collaboratore in forma dipendente
- l’eliminazione dell’incompatibilità fra esercizio della professione forense e lavoro dipendente limitatamente agli avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell’attività svolta riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense;
- la previsione a favore dell’avvocato delle garanzie proprie del lavoro subordinato, con esclusione della tutela reintegratoria in caso di licenziamento in ragione della natura fiduciaria del rapporto di lavoro;
- la previsione di un sistema di tutele a garanzia dell’autonomia dell’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale, nella trattazione degli affari che gli sono affidati e di piena indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico; ed a garanzia del fatto che le condizioni del rapporto di lavoro non possano in nessun caso contravvenire alla deontologia professionale e debbano prevedere la facoltà per l’avvocato dipendente di chiedere di essere sollevato da un incarico che potrebbe compromettere la sua autonomia e indipendenza;
- l’inquadramento della posizione previdenziale dell’avvocato dipendente in un’apposita gestione separata all’interno di Cassa Forense;
in tema di avvocato collaboratore continuativo
- la previsione dell’obbligo di forma scritta, a pena di nullità, del contratto di collaborazione professionale dell’avvocato, in favore di un altro avvocato, di associazione professionale o società tra avvocati;
- la previsione che il contratto di collaborazione possa essere stipulato a tempo determinato o indeterminato e debba prevedere l’obbligo di un congruo preavviso per il recesso per entrambe le parti;
- la previsione di un sistema di tutele modellato sulla disciplina del cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo (legge 22 maggio 2017, n. 81) e comunque la previsione che lo stato di gravidanza, malattia o infortunio non costituisca ragione di recesso dal rapporto di collaborazione;
- la previsione della abusività ed inefficacia di clausole che prevedono esclusive a favore del committente o condizioni di prestazione dell’attività tali da pregiudicare la possibilità del collaboratore di creare e sviluppare una clientela personale;
- la previsione del diritto dell’avvocato collaboratore ad un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi; la previsione che l’avvocato collaboratore abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento degli incarichi afferenti al rapporto di collaborazione professionale e che gli sia garantita la possibilità di accedere alla formazione professionale continua e/o specialistica.
ROMA, 27 marzo 2022
IL DELIBERATO IN FORMATO PDF DELIBERATO_CN_27MARZO2022_MONOCOMMITTENZA