Deliberato del 15 luglio 2017 sul Ddl AS 2284: “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”)

ANF ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

DELIBERATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 15 LUGLIO 2017

(Ddl AS 2284: Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”)

 

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunitosi a Roma il 15 e 16 luglio 2017,

V I S T O

 

  • il deliberato del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense del 26-27.2.2015;
  • il documento predisposto dell’ANF in data 18 giugno 15 per l’audizione, in Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati, relativa alla discussione sul disegno di legge DDL c.d. Berruti AC 2953, presentato l’11 marzo 2015;
  • il deliberato del Consiglio Nazionale dell’ANF del 13 dicembre 2015 avente ad oggetto le proposte di emendamenti al Ddl Berruti;
  • il testo del disegno di legge di riforma del processo civile approdato al Senato con il n. AS 2284 ed avente ad oggetto: Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”;

 

P R E M E S S O

 

  • che negli ultimi anni, con l’intento di assicurare una maggiore efficienza al sistema giustizia, abbiamo assistito ad un proliferare dei riti caratterizzato da una scadente tecnica legislativa a causa dell’assenza di un disegno riformatore;
  • che, sempre negli ultimi anni, numerosi sono stati gli interventi legislativi sul codice di procedura civile nel dichiarato intento di accorciare i tempi del processo;
  • che una caratteristica, negativa e comune a tutte le riforme procedurali attuate, è ravvisabile nella sempre più pervasiva sottrazione del processo all’iniziativa delle parti e nell’attribuzione di un accentuato potere dirigista in capo al magistrato;
  • che il Ddl AS 2284 Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, nel testo oggi in discussione al Senato, rappresenta il procedimento di riscrittura delle norme processual-civilistiche avviato dalla “commissione Berruti” nel 2014, dal cui elaborato trae origine il disegno di legge di cui si verte;
  • che l’esame del nuovo testo in discussione al Senato e le considerazioni svolte nel corso della conferenza di medio termine dell’Associazione Nazionale Forense, tenutasi a Bari dal 22 al 25 giugno 2017, hanno evidenziato le seguenti criticità:
  • vi è necessità di riforme strutturali, più che di modifiche procedurali, e di strumenti per rendere effettiva l’attuazione e l’esecuzione delle decisioni;
  • non è condivisibile la tendenza all’eccessiva compressione del potere dispositivo delle parti;
  • non è condivisibile la tendenza ad una sempre crescente sommarizzazione del giudizio di primo grado, da un lato, con diminuzione delle garanzie delle parti e, dall’altro, con un giudizio di appello che non assicura una completa cognizione della controversia;
  • da stigmatizzare è il mancato coinvolgimento dell’Avvocatura nel processo di riforma del codice di rito – anche a causa dei meccanismi legislativi che impediscono ogni forma di dibattito e confronto – viceversa essenziale nel procedimento di formazione delle leggi;
  • da stigmatizzare è il sempre più accentuato ruolo riservato, nel processo, alla figura del magistrato rispetto a quello sempre più sacrificato riservato all’avvocato;

 

  • tanto premesso, l’Associazione Nazionale Forense

 

O S S E R V A

che, previa rinuncia a proseguire con simili riforme, è necessario intervenire sull’organizzazione della giustizia civile e valorizzare gli istituti già previsti nel codice perseguendo le finalità di seguito elencate:

  1. riconfermare e rivalutare il principio dispositivo del processo civile.

È necessario ribadire che il processo civile è processo di parti e che, pertanto, deve essere loro consentito di espletare al massimo le proprie facoltà defensionali nel processo, in particolare in quello di primo (e spesso unico) grado, reintroducendo forme di controllo interinale dell’attività del giudice monocratico (reclamo al collegio) ed evitando l’introduzione di meccanismi coartativi della volontà (vedasi c.d. “proposta prognostica”); inoltre, è più che opportuno mantenere, in capo alla parte vittoriosa in primo grado, la facoltà di scegliere se accelerare o meno i termini per l’impugnazione.

  1. valorizzare il processo civile telematico.

È necessaria l’adozione di un unico rito civile da introdursi con ricorso, puntando al necessario coordinamento delle norme in materia di PCT con quelle pel codice di ritto e quelle di diritto sostanziale (vedasi quelle sulla trascrizione delle domande) e alla successiva riscrittura e armonizzazione, in un unico articolato, interno al c.p.c., di tutta la congerie di norme oggi regolanti il processo civile telematico (comprese, per esempio, anche quelle disciplinano le modifiche e le attestazioni di conformità dei documenti).

  1. ridurre a due le memorie previste dall’art. 183 c.p.c. (una per la modifica delle domande e eccezioni e per la formulazione della prova diretta e una per la replica).
  2. accentuare la possibilità di pronunce interinali di condanna immediatamente esecutive, salvo il possibile reclamo al collegio, e sempre revocabili con la sentenza che definisce il giudizio (si tratterebbe in sostanza di pronunce allo stato degli atti sulla scorta di quanto prevede l’art. 423 comma 2 c.p.c. per il “rito del lavoro”).
  3. eliminare l’udienza di precisazione delle conclusioni (in assenza di istanza delle parti per la pronuncia di sentenza contestuale) sostituendo la stessa con l’assegnazione di un termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie conclusionali e repliche.
  4. ripensare il ruolo e le competenze della magistratura onoraria, privilegiando l’introduzione di specifiche competenze per materia.
  5. proseguire, con più decisione, nella strada intrapresa con l’ancora parzialmente inattuato art. 492-bisp.c., consentendo all’avvocato di accedere alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dei tribunali, anche in assenza di titolo esecutivo, onde conoscere la situazione patrimoniale dei debitori del proprio assistito.
  6. introdurre, nei tribunali circondariali, una sezione specializzata che abbia esclusiva competenza su tutte le questioni civili inerenti le relazioni familiari con applicazione di un rito processuale uniforme, che, pur nell’esigenza di garantire la celerità delle decisioni, non comporti limitazioni delle facoltà delle parti.
  7. introdurre una sezione distrettuale specializzata con competenza esclusiva in materia penale minorile e amministrativa minorile (adozioni e procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale).
  8. riconoscere agli avvocati la possibilità di assumere testimoni secondo le regole vigenti per le indagini difensive nel processo penale ex art. 391 bis e ss. c.p.p., per quanto applicabili.

 

ANF – Associazione Nazionale Forense

IL DOCUMENTO IN FORMATO PDF 2017 7 15 deliberato CN processo civile

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