Il Consiglio Nazionale di ANF, riunitosi a Firenze nei giorni 12 e 13 dicembre 2015,
richiamato il regolamento per l’elezione dei componenti dei consigli dell’ordine adottato con DM 170/2014 e richiamata la sentenza del TAR Lazio n. 8332 del 13.6.2015 che lo ha annullato in parte qua;
sentita la relazione del Segretario Generale nonché il suo report sull’incontro presso il Ministero della Giustizia del 21 ottobre 2015;
considerata la posizione e gli interventi di ANF Associazione Nazionale Forense sia prima che dopo l’adozione del regolamento presso il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero della Giustizia e il parlamento per sottolinearne le gravi ed evidenti illegittimità ed evidenziare il pericolo di una grave e dannosa situazione di incertezza per le istituzioni forensi;
richiamate le motivazioni delle sentenze del TAR Lazio, che su ricorsi ed interventi dell’associazione e di varie ATA, ha annullato il regolamento elettorale per le medesime criticità già evidenziate nel corso dell’iter previsto dall’art. 1 della L. 247/12, per la sua adozione;
preso atto dell’attuale situazione di stallo circa la risoluzione della vicenda, derivante dalla proliferazione del contenzioso elettorale e dalla mancanza di una norma regolamentare o primaria legittima che ripristini le modalità di elezione dei componenti degli ordini circondariali forensi;
ritenuto necessario assicurare, da un lato, l’urgente rinnovo di tutti i consigli che non hanno proceduto con le operazioni elettoriali per garantire appieno il loro funzionamento, e dall’altro, la certezza della funzionalità circa i consigli per i quali il risultato elettorale non è stato contestato, fermo restando il rinvio all’esito dei procedimenti in corso per le operazioni ancora sub judice,
ritenuto opportuno individuare parametri e principi il cui rispetto debba essere comunque assicurato in sede di revisione delle regole elettorali;
all’esito della discussione
AFFERMA
l’inderogabilità dei seguenti principi:
- l’espressione del voto riguarda direttamente le persone;
- è possibile presentare candidature sia in forma individuale sia in liste;
- gli elettori possono esprimere liberamente la loro scelta tra tutti i candidati, e cioè sia le persone di una sola lista, sia persone di liste diverse;
- i voti espressi in una scheda devono essere in misura inferiore a quelle eleggibili, secondo il principio del voto limitato;
- la tutela della parità di genere deve rispondere ai dettami dettati dalla sentenza del TAR Lazio n. 8332 del 13.6.2015;
AUSPICA
l’adozione da parte del Ministero della Giustizia di soluzioni univoche e condivise con modalità operative che assicurino e realizzino tutti i principi sopra delineati.
Firenze, 12-13 dicembre 2015.
ANF – Associazione Nazionale Forense