Si è tenuto il 5 e 6 marzo a Roma il Consiglio Nazionale dell’ANF .
Al centro dei lavori la questione “Avvocatura: rappresentanza politica ed assetto istituzionale”.
Al termine di una due giorni quanto mai intensa un segnale forte è davvero arrivato, a conclusione di una elaborazione sofferta ma che alla fine ha portato ad una decisione unanime e senza ripensamenti, quella di prendere definitivamente le distanze dall’OUA.
Qui il deliberato in pdf 2016 3 6 deliberato Consiglio Nazionale ANF (1) , di seguito il testo
ANF ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE DELIBERATO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 6 MARZO 2016
Il Consiglio Nazionale di ANF Associazione Nazionale Forense, riunitosi a Roma nei giorni 5-6 marzo 2016, dopo ampia discussione,
V I S T I
la L. 31.12.2012 n. 247, recante la nuova disciplina della professione forense; l’art. 3, comma 5, lett. f), D.L. 138/2011, convertito dalla L. 14.9.2011 n. 148 e così come modificato dalla L. 12.11.2011 n. 183, inerente la riforma degli ordini professionali; l’art. 6-bis della L. 7.8.1990 n. 241 inerente la disciplina del conflitto di interessi nell’adozione di degli atti amministrativi; l’art. 1 della L. 5.8.1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria; i decreti attuativi del Ministro della Giustizia n. 170 del 10.11.2014 (modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e n. 144 del 12.08.2015 (disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247); il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del 20.11.2015 (ai sensi dell’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori); il regolamento del Consiglio Nazionale Forense dell’11.12.2015 (rimborsi spese e gettoni di presenza per i Consiglieri del CNF); lo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell’art. 43 della L. 31.12.2012 n. 247; il verbale di adunanza del Consiglio Nazionale Forense del 10.12.2015 recante l’approvazione del bilancio di previsione 2016 del 10.12.2015;
RICHIAMATI
i deliberati del Consiglio Nazionale ANF del 26-27.9.2015, del 17-18.5.2014, del 7- 9.3.2014, del 18-19.5.2013, del 14-15.12.2013 in tema di specializzazioni e attuazione dell’ordinamento professionale;
OSSERVA
Con la legge n. 247/2012, assunta l’ultimo giorno utile della scorsa legislatura, il Parlamento approvava la riforma dell’ordinamento forense che, lungi dall’essere un corpo normativo completo, necessitava invece di numerosissimi regolamenti attuativi, alcuni di competenza del Ministero della Giustizia, altri del Consiglio Nazionale Forense, altri dei Consigli degli Ordini Circondariali. Inevitabile, nonostante la forte attività politica informativa espletata nel corso della approvazione dei regolamenti, si è purtroppo rivelato il ricorso alla Autorità Giudiziaria Amministrativa, poiché molti dei regolamenti approvati, in particolare quelli più significativi per l’attività professionale dell’avvocato, presentavano fortissimi profili di criticità. Allo stato, il percorso di attuazione della riforma forense è fortemente compromesso in quanto: – il regolamento sulle modalità elettive dei componenti degli ordini circondariali forensi (DM n. 170 del 2014) è stato annullato, in parte qua, dal TAR Lazio con sentenza passata in giudicato e più di trenta ordini circondariali non hanno ancora votato, versando in regime di illegittima prorogatio, mentre per altri pendono ricorsi innanzi al CNF, organo individuato dalla riforma per il loro esame; – il regolamento attinente la formazione e l’aggiornamento degli avvocati e quello che regola le modalità per l’abilitazione per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (di competenza del CNF), nonché quello che disciplina l’acquisizione del titolo di specialista (di competenza del Ministero della Giustizia), sono attualmente al vaglio della giustizia amministrativa e per alcuni è prevista a giorni la discussione di merito o cautelare; – sono in dirittura d’arrivo anche altri regolamenti ministeriali, relativi all’accesso e al tirocinio, nonché ai corsi di formazione da svolgersi presso le scuole forensi obbligatorie, propedeutiche all’esame di abilitazione, e anche quest’ultimo presenta fortissime criticità rispetto alle norme primarie e, soprattutto, al principio affermato dall’art. 1 della legge professionale secondo cui l’ordinamento forense garantisce l’accesso e favorisce l’esercizio della professione, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni. E’ di tutta evidenza che le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali vertono su aspetti fondamentali della L. 31.12.2012 n. 247, poiché riguardano da vicino tanto l’attività professionale in senso stretto quanto l’assetto interno dell’Avvocatura. D’altronde il Congresso di Bari del 2012, che pure votò a maggioranza una mozione che chiedeva la immediata approvazione della riforma forense, con le medesime maggioranze ne approvò subito anche un’altra con la quale chiedeva al Parlamento di provvedere alle modifiche che tutti, in sede congressuale ma anche in sede politica, ritenevano necessarie e che, se apportate, avrebbero senz’altro evitato gran parte dei ricorsi oggi pendenti. Diretta conseguenza della impostazione CNF-centrica della riforma ordinamentale del 2012 sono gli avvenimenti preoccupanti degli ultimi mesi, che hanno suscitato allarme e quindi forti proteste all’interno della categoria. Per citare solo gli ultimi in ordine di tempo, forti perplessità suscita l’iniziativa editoriale intrapresa dal Consiglio Nazionale Forense e annunciata sommariamente alla conferenza nazionale di Torino nel mese di novembre scorso, per effetto della quale il CNF, Ente pubblico non economico e in quanto tale soggetto alle normative e ai controlli del settore pubblico, ha deciso, attraverso la Fondazione dallo stesso interamente partecipata, di costituire una società commerciale (Edizioni Diritto e Ragione Srl, con sede in Bolzano) che si occuperà della pubblicazione di un quotidiano (Il Dubbio – Il quotidiano dei garantisti), nonché di una web Tv, oltre al consueto sito internet. Il giornale è, nelle parole di chi lo propone, “destinato a “riportare il “garantismo” fuori dalla clandestinità. Giornale, sito e web Tv saranno l’espressione delle idee dell’Avvocatura italiana, della sua cultura, dei suoi valori”. Pari perplessità e dubbi circa la conformità rispetto a norme di legge, suscita l’adozione, da parte del Consiglio Nazionale Forense, del regolamento dell’11.12.2015, pubblicato solo due mesi dopo sul sito istituzionale e con decorrenza dal 1.1.2016, con cui si prevede il riconoscimento di gettoni e compensi per gli importi ivi indicati. Non minori perplessità suscitano le sanzioni dell’AGCM nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, gravose per tutta l’Avvocatura e frutto di inspiegabili resistenze del CNF a nuove forme di organizzazione della professione in forma associata, societaria e multidisciplinare, e alla necessità di affrontare fenomeni radicati nella realtà dell’Avvocatura e che riguardano principalmente i giovani avvocati, la loro mono committenza, l’assenza di garanzie e tutele in loro favore, così come preoccupano le disposizioni fortemente anticoncorrenziali presenti in numerosi regolamenti attuativi della legge professionale forense del 2012. Le criticità denunciate sull’attuazione della legge professionale, che hanno reso purtroppo necessario il ricorso alla giustizia amministrativa, oltreché le ultime, recenti iniziative del Consiglio Nazionale Forense sui versanti dell’editoria e dell’autoliquidazione di un emolumento per l’incarico ricoperto, risentono con tutta evidenza dei vizi di incostituzionalità e dei gravissimi limiti di democrazia e di modernizzazione della professione che caratterizzano la legge n. 247 del 31.12.2012. Da un lato è stato riconfermato l’impianto della vecchia legge del ’33, privo di qualunque attenzione non solo alle direttive comunitarie in tema, ma anche, e soprattutto, alla mutata composizione socio-economica dell’avvocatura. Dall’altro, su quell’impianto datato, sono state innestate, in maniera disordinata, le misure liberalizzatrici previste per le altre professioni, senza un effettivo coordinamento coerente con la funzione, condivisibile, di favorire l’accesso ai più meritevoli, di prevedere forme moderne di esercizio della professione, di tutelare le fasce professionali più deboli, di assicurare una qualificazione effettiva e consentire reale “competitività”. Del tutto inadeguati si stanno rivelando, nella attuale fase di attuazione, i sistemi ipotizzati di accesso alla professione, della formazione e dell’aggiornamento, delle specializzazioni, dell’abilitazione per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, mentre, come già detto, inspiegabili rimangono le resistenze a nuove forme di organizzazione della professione in forma associata, societaria e multidisciplinare, nonché quelle relative alla necessità di affrontare fenomeni radicati nella realtà dell’Avvocatura e che riguardano principalmente i giovani avvocati, la loro mono committenza, l’assenza di garanzie e tutele in loro favore. In tale contesto e con riferimento ai temi della governance, della modernizzazione della professione, delle lacunosità della legge professionale e dell’attuazione delle mozioni congressuali, del tutto insufficiente e inadeguato deve ritenersi l’operato dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, il cui modello, oggi, a distanza di più di vent’anni dal suo momento fondativo, può ritenersi superato e inidoneo per realizzare l’unità dell’Avvocatura e assicurare il rispetto delle mozioni congressuali. Inoltre, la necessaria ed unitaria rappresentanza politica – prevista statutariamente – non può essere oggi riconosciuta in capo al Consiglio Nazionale Forense, così come attualmente configurato. Viceversa, la ridefinizione della governance dell’Avvocatura e la realizzazione dell’idea di una sua unità e unitarietà devono necessariamente passare attraverso una riforma della legge professionale che punti alla separazione dei poteri legislativo, di governo e giurisdizionale, oggi tutti in capo al CNF, e a nuove modalità elettive dei componenti del Consiglio Nazionale Forense. A tal proposito, basta segnalare che al Consiglio Nazionale Forense, organo elettivo di secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli Ordini), sono attribuite funzioni giurisdizionali, legislative ed amministrative, che lo rendono non compatibile, tra l’altro, con il dettato dell’art.111 della Costituzione (e trattato UE), e più volte ANF, nel corso delle audizioni parlamentari che hanno accompagnato l’iter di approvazione della riforma, ha richiamato la necessità di procedere alla netta separazione fra la funzione giurisdizionale speciale, da mantenere in capo al CNF, e le funzioni amministrative e legislative da affidare ad un costituendo organo di autogoverno a base elettiva diretta, estesa a tutti gli iscritti negli albi. Senza considerare che, salvo qualche modifica di funzionalità del sistema elettorale, per il Consiglio Nazionale Forense è stato mantenuto sostanzialmente l’impianto del ’33, senza alcuna apertura al “controllo democratico” sulla gestione – anche economica – dell’Ente da parte degli iscritti, in un contesto nel quale non solo è stata ampliata la durata temporale del mandato consiliare, ma sono stati anche aumentati a dismisura i compiti ed i poteri. Solo una effettiva riforma del Consiglio Nazionale Forense, in senso democratico e partecipativo, potrebbe portare alla soluzione delle numerose criticità sopra esposte, perché solo una Istituzione vicina agli avvocati, da essi eletta e prescelta, perché ritenuta consapevole delle difficoltà della categoria, potrebbe svolgere efficacemente il ruolo che la riforma le assegna. Il che, senza alcun dubbio, provocherebbe ricadute assai positive sull’attività professionale degli avvocati e sui temi, essenziali, dell’accesso, delle specializzazioni, della formazione, della disciplina, del tirocinio, della gestione economica dell’intero ordinamento forense, del rapporto tra iscritti e rappresentanti, della rappresentanza istituzionale e politica dell’Avvocatura, dell’organismo previsto dell’art. 39 della legge professionale. Tanto premesso, all’unanimità
DELIBERA
di dare mandato al Segretario Generale ed al Direttivo Nazionale di: 1) predisporre tutte le opportune iniziative, eventualmente anche da condividere con le altre componenti della avvocatura, dirette alla modifica della riforma forense secondo i principi e gli obiettivi di cui in premessa, in modo da renderla più rispondente alle attuali esigenze della professione, e, con particolare riferimento al Consiglio Nazionale Forense, alla separazione poteri e alla modifica in senso democratico delle relative modalità elettive, a base diretta, estese a tutti gli iscritti negli albi; 2) promuovere, anche unitamente alle ATA, tutte le iniziative opportune al fine di informare e sensibilizzare tutti i soggetti interessati sul regolamento “gettoni” e sull’iniziativa editoriale de Il Dubbio; 3) valutare ogni iniziativa anche giudiziaria, avverso i regolamenti e provvedimenti del CNF di cui al punto che precede, in ragione delle illegittimità emerse, eventualmente sostenendo le iniziative autonome delle singole ATA.
Roma, 6 marzo 2016. ANF – Associazione Nazionale Forense